Trasgressore e obbligato in solido - pubblicità abusiva

Il gruppo “UNITI VERSO IL FUTORO”, DI CUI FA PARTE L’EX SINDACO, ha dato incarico ad una persona di fiducia per l’affissione di alcuni manifesti riguardanti l’operato dell’attuale amministrazione.
Quest’ultimo,a sua volta ha incaricato un’altra persona di sua conoscenza e ha fatto affiggere (senza la preventiva autorizzazione, quindi abusivamente) alcuni manifesti in diverse località/via del comune.
In questio caso chi è il trasgressore e chi invece l’obbligato in solido?
Avendo affisso detti manifesti su diverse vie del comune, per l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 23 c.d.s., è sufficiente la compilazione di un unico verbale per tutte le vie e i manifesti, oppure è necessario compilare un verbale per ogni via/località pur senza tener conto del n. di manifesti affissi sulla medesima?
Scusatemi se ve lo chiedo, ma avrei necessità di una risposta, per quanto possibile, urgente.
Grazie in anticipo e auguri di buon anno.

Dalla descrizione il trasgressore è colui che ha affisso. Obbligati in solido sia i soggetti “pubblicizzati” che il subappaltatore.

A mio avviso si tratta di una pluralità di azioni se le aree sono separate o l’affissione è avvenuta in tempi diversi, altrimenti una unica fattispecie con unico verbale.
Nel dubbio vanno fatti più verbali

Ciao Simone,
Intanto grazie per la risposta, ma tidisturbo ancora un attimo per vedere se ho ben capito la tua risposta.
Dunque:
a- il trasgressore è chi ha affisso materialmente i manifesti;
b- le vie/località sono diverse, per cui occorre redigere un verbale per ogni via/località;
c. l’obbligato in solido è il rappresentante dell’ “UNIONE” o la persona incaricata per la stampa e l’affissione, o entrambi?
d- possono esserci due obbligati in solido?
Avrei estremo bisogno di questi chiarimenti per non commettere errori. Intanto grazie infinite.
Un’ulima cosa: nel caso in parola è applicabile il “cumulo giuridico” ?

a- il trasgressore è chi ha affisso materialmente i manifesti;
OK

b- le vie/località sono diverse, per cui occorre redigere un verbale per ogni via/località;
OK

c. l’obbligato in solido è il rappresentante dell’ “UNIONE” o la persona incaricata per la stampa e l’affissione, o entrambi?
rappresentante dell’unione

d- possono esserci due obbligati in solido?
Sì, ma non ritengo in questo caso

Avrei estremo bisogno di questi chiarimenti per non commettere errori. Intanto grazie infinite.
Un’ulima cosa: nel caso in parola è applicabile il “cumulo giuridico” ?
No, nella 689

Ciao Simone,
Ti chiedo umilmente scusa e ti prego di perdonarmi se ritorno a disturbarti per l’ultimo chiarimento.
Non ho capito bene l’ultima risposta dove scrivi:
“No, nella 689”.
Eppure l’art. 8 /L. 689/81 recita: - Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un’azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo. - Quindi il cumulo giuridico parrebbe possibile.
Grazie ancora e salutissimi.

Trattandosi di violazioni previste dal Codice della Strada, sarebbe più corretto il riferimento all’art. 198 di quella norma, che – ripetendo quanto già disposto dall’art. 8 della Legge 689/81 - stabilisce il principio del cumulo giuridico delle sanzioni amministrative pecuniarie, nel caso in cui con una sola azione od omissione vengano violate diverse disposizioni di legge o vengano effettuate più violazioni della stessa disposizione.

Quindi nei casi di cui sopra non è applicabile il concetto giuridico della c.d. “continuazione” prevista dall’art. 81 del codice penale, ma esclusivamente il concorso formale, che richiede l’unicità dell’azione od omissione produttiva della pluralità di violazioni. Ecco perché la valutazione della temporalità delle azioni (prolungate o interrotte) e della pluralità o meno dei luoghi in cui vengono commesse le violazioni è determinante al fine di riconoscere l’applicabilità della disciplina prevista dall’art. 198.

In ogni caso, però, l’organo di polizia stradale dovrà contestare le singole violazioni, indicando per ciascuna infrazione la relativa sanzione. Sarà poi il trasgressore a richiedere eventualmente l’applicazione dell’art 198 C.d.S. in caso di concorso formale, in quanto l’applicazione della norma e quindi l’entità della sanzione è riconosciuta all’autorità investita della questione - Prefetto o Giudice di pace - a mezzo di ricorso ai sensi degli artt. 203 o 204-bis del Codice della Strada.