Trasmissione verbale di sfratto da parte dell' avvocato del proprietario al Comune

Si chiede gentilmente, in riscontro ad un verbale di sfratto eseguito, trasmesso dall’ avvocato della proprietaria dell’ immobile oggetto dello stesso, all’ Ufficiale di anagrafe per chiedere la cancellazione della residenza del soggetto esecutato, come deve comportarsi l’ Ufficiale oltre ad invitarlo a fare richiesta di cambio residenza al Comune?

In caso di ricezione di un verbale di sfratto eseguito, l’Ufficiale d’Anagrafe non può procedere alla cancellazione anagrafica immediata o automatica su sola richiesta della proprietà o del legale, in quanto lo sfratto costituisce solo la prova della perdita della disponibilità dell’immobile, ma non attesta autonomamente dove la persona abbia trasferito la dimora abituale.

L’operato dell’Ufficiale d’Anagrafe si articola in due macro-fasi operative ed eventualmente una terza integrativa:

1. Avvio del procedimento di cancellazione per irreperibilità

Oltre ad invitare il soggetto esecutato a regolarizzare la propria posizione (presentando dichiarazione di cambio di residenza presso il nuovo Comune o indirizzo), l’Ufficiale d’Anagrafe deve:

  • Protocollare la segnalazione: Registrare la comunicazione dell’avvocato/proprietà come segnalazione di parte interessata.

  • Avviare il procedimento amministrativo: Ai sensi della L. 241/1990 e dell’art. 11, comma 1, lett. c) del D.P.R. 223/1989 (Regolamento Anagrafico), adottare la comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione per irreperibilità accertata.

  • Notificare l’avvio del procedimento: Inviare la comunicazione all’esecutato presso l’ultimo indirizzo noto (l’immobile oggetto di sfratto) o via PEC/domicilio digitale se disponibile. Qualora la notifica ritorni per compiuta giacenza o irreperibilità, si procede con le forme di notificazione prescritte dal Codice di Procedura Civile (es. art. 140 c.p.c.).

2. Attività istruttoria e verifiche sul campo

L’Ufficiale non può concludere il procedimento sulla base della sola segnalazione dell’avvocato, ma deve svolgere idonea istruttoria:

  • Accertamenti della Polizia Locale: Disporre ripetuti e cadenzati sopralluoghi da parte dei vigili urbani presso l’immobile, distribuiti in un congruo arco temporale e in orari differenti, per attestare che il soggetto non vi dimori più.

  • Valutazione della durata dei controlli: Sebbene la prassi generale per l’irreperibilità ordinaria preveda verifiche prolungate nell’arco di 12 mesi, in presenza di un atto pubblico qualificato (verbale di rilascio ex art. 608 c.p.c.), l’accertamento dell’effettivo e definitivo abbandono del locale è già parzialmente provato. L’istruttoria può quindi concludersi con tempistiche più celeri una volta verificata la mancata dimora residua.

  • Adozione del provvedimento finale: Qualora i riscontri confermino l’assenza e il soggetto non presenti istanza di variazione anagrafica, l’Ufficiale emette il decreto di cancellazione per irreperibilità.

3. Iscrizione come persona senza fissa dimora (Opzionale/Alternativo)

Se il soggetto esecutato si presenta allo sportello a seguito dell’invito o della notifica dell’avvio del procedimento, dichiarando di non avere un nuovo alloggio o di trovarsi in condizione di precarietà abitativa:

  • L’Ufficiale d’Anagrafe deve informarlo della possibilità (e del diritto) di richiedere l’iscrizione anagrafica come persona senza fissa dimora (ai sensi dell’art. 2, comma 3, L. 1228/1954).

  • In tal caso, la residenza verrà fissata presso l’indirizzo della via fittizia territorialmente istituita dal Comune (o presso il domicilio elettivo indicato dal cittadino).