Trasparenza: obbligo di pubblicazione dati anche per i revisori contabili

ANAC: le disposizioni ex art. 15 d.lgs. 33/2013 sono applicabili anche ai componenti dell’Organo di revisione economico-finanziario (OREF) previsto dal TUEL

Segnaliamo la delibera ANAC n. 452 del 5 ottobre 2022, relativa alla richiesta di parere concernente l’applicabilità dell’art. 15 d.lgs. n. 33/2013 e/o di ulteriori obblighi di pubblicazione ai componenti dell’OREF (organo di revisione economico-finanziaria).

In primis l’ANAC riepiloga caratterisrtiche e funzioni dell’OREF, organo preposto allo svolgimento di controlli, sia precedenti che successivi, sull’impegno e sull’utilizzo delle risorse finanziarie da parte dell’ente locale.

Tenuto conto, peraltro, delle professionalità che compongono l’OREF, non è dato dubitare in ordine alla sua sostanziale assimilabilità al collegio dei revisori dei conti, nonostante rechi un nomen differente ed eserciti funzioni più ampie.

Quanto all’applicabilità dell’art. 15 d.lgs. 33/3013, si evidenzia preliminarmente che la norma obbliga le amministrazioni a pubblicare e aggiornare le informazioni relative agli incarichi di collaborazione o consulenza e, segnatamente, “gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico, il cv, i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali, i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione”.

Considerando che la delibera n. 566 del 5 giugno 2019 ha qualificato alla stregua di consulenti e collaboratori anche i componenti del Comitato di Sorveglianza di un ente di diritto privato in controllo pubblico, valorizzando lo svolgimento di funzioni di controllo identiche a quelle assegnate ai revisori dei conti, occorre aderire ad un’interpretazione estensiva della disposizione normativa, che induce ad escludere che l’indicazione relativa al carattere dirigenziale degli incarichi contenuta nell’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 33/2013 possa delimitare l’ambito operativo della norma al solo conferimento dei poteri di amministrazione o gestione.

Quanto osservato, inoltre, trova conferma nel mancato utilizzo della medesima aggettivazione all’interno degli altri commi del citato art. 15 e dell’art. 53, comma 14, d.lgs. n. 165/2001, avente ad oggetto la comunicazione dei dati al Dipartimento della funzione pubblica.

Ne deriva che l’art. 15 d.lgs. n. 33/2013 è applicabile agli incarichi di componente dell’Organo di revisione economico-finanziario degli enti locali - come già indicato in via generale per il Collegio dei revisori dei conti nella delibera n. 1310 /2016 - e, conseguentemente, deve essere garantita la trasparenza dei dati individuati nella predetta norma.