Tributi locali: Il Comune risarcisce i danni quando sbaglia soggetto

La Sezione tributaria della Corte di cassazione ha respinto il ricorso di un comune contro la sentenza che lo condannava al risarcimento del danno a favore di un amministratore condominiale. L’ente, per tre annualità consecutive, aveva emesso cartelle esattoriali nei confronti dell’amministratore di condominio, indicando nelle stesse erroneamente il suo codice fiscale, mentre in realtà erano riferibili al condominio amministrato.
Nel giudizio non era contestata la debenza del tributo, né si chiedeva l’annullamento delle cartelle esattoriali, ma solo il risarcimento del danno derivante dall’illecito comportamento dell’ente impositore. L’amministratore motivava il ricorso in base all’articolo 2043 del Codice civile chiedendo il risarcimento per il fatto colposo del comune nell’emissione delle cartelle nei suoi confronti, mentre non era il soggetto reale destinatario delle stesse.

L’amministratore, quando agisce in qualità di mandatario e compie atti giuridici per conto del condominio, non opera con il proprio codice fiscale, bensì con quello condominiale

Nella pronuncia in commento, la Sezione tributaria ha colto l’occasione per ricordare che la giurisdizione del giudice tributario sussiste nelle sole materie elencate nell’articolo 2 del D.lgs. n. 546/1992 mentre spetta al giudice ordinario l’accertamento se vi sia stato, da parte dell’amministrazione o del concessionario per la riscossione, un comportamento colposo che, in violazione della predetta norma primaria, abbia determinato la lesione di un diritto soggettivo e, conseguentemente, abbia determinato la richiesta risarcitoria del privato.

Vincenzo
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