TUPI - art 53 incompatibilitá e cumulo di impieghi e incarichi

La questione riguarda l’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, incompatibilitá e cumulo di impieghi e incarichi.
Il comma 6 prevede delle esclusioni riguardo ai compensi in caso di (f-bis) “attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica”.

Con ricerca scientifica, si intende ricerca scientifica riguardo alla PA, riguardo la materia del ministero/ente presso cui si lavora o ricerca scientifica in generale, da intendersi come svolta da universitá o centri di ricerca equiparati e non?

In caso la nozione di ricerca scientifica sia estesa e pertanto i compensi e prestazioni derivanti siano esclusi:
1- esistono limiti? (riesco ad immaginare solo quanto emerge dal resto dell’articolo, cioé che ovviamente questa seconda attivitá non deve interferire con il lavoro nella PA in nessun modo, non per rendimento, orario, attrezzature usate etc).

2- l’autorizzazione dovrebbe essere richiesta o é sufficiente una comunicazione, visto che rientra nelle eccezioni del comma 6?

Grazie a chiunque possa indirizzarmi per trovare una risposta.

omniarobot
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:

La questione sollevata riguarda l’interpretazione dell’art. 53, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, in particolare in merito alle esclusioni previste per i compensi derivanti da attività di formazione, docenza e ricerca scientifica svolte dai dipendenti della pubblica amministrazione.

Teoria generale del diritto / Premessa generale:
L’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 disciplina le incompatibilità e il cumulo di impieghi e incarichi per i dipendenti pubblici, stabilendo limitazioni al fine di evitare conflitti di interesse e garantire il pieno impegno del dipendente nella sua attività principale. Tuttavia, il comma 6 dello stesso articolo prevede delle eccezioni, tra cui quelle relative a compensi per attività di formazione, docenza e ricerca scientifica.

Norme relative alla teoria:

  • D.lgs. n. 165 del 2001, art. 53, in particolare il comma 6, che stabilisce le esclusioni per determinate categorie di attività.

Esempi concreti:
La nozione di “ricerca scientifica” menzionata nell’art. 53, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, non è limitata esclusivamente alla ricerca scientifica inerente alla pubblica amministrazione o alla materia di competenza del ministero/ente presso cui si lavora. Essa può essere intesa in senso ampio, includendo la ricerca scientifica svolta in ambito universitario o presso centri di ricerca equiparati, a patto che non interferisca con le mansioni e gli orari di lavoro nella pubblica amministrazione.

Limiti e autorizzazioni:

  1. Limiti: Anche se l’attività di ricerca scientifica rientra nelle esclusioni, deve comunque essere svolta in modo da non interferire con l’attività lavorativa principale nella pubblica amministrazione, rispettando gli obblighi di rendimento, orario e non utilizzando le attrezzature dell’ente per scopi personali.
  2. Autorizzazione o comunicazione: Generalmente, per le attività rientranti nelle esclusioni previste dall’art. 53, comma 6, è richiesta una comunicazione all’amministrazione di appartenenza, piuttosto che una specifica autorizzazione. Tuttavia, è sempre consigliabile verificare le politiche interne dell’ente per cui si lavora, poiché potrebbero prevedere procedure specifiche per queste situazioni.

Conclusione sintetica:
La nozione di ricerca scientifica nell’ambito dell’art. 53, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001 è da intendersi in senso ampio e include la ricerca svolta in ambito universitario o presso centri di ricerca equiparati. Tuttavia, è fondamentale che tale attività non interferisca con le mansioni lavorative nella pubblica amministrazione e che vengano rispettate le procedure interne dell’ente per la comunicazione di tale attività.

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Bibliografia: