Turbativa d'asta anche per gli affidamenti diretti - Sezione penale della Corte di cassazione 26556/2021

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Nel dettaglio: Un architetto comunale ha proposto ricorso in Cassazione impugnando il provvedimento del tribunale con cui era stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per concorso nel reato di turbata libertà nella scelta del contraente nell’ambito del procedimento amministrativo relativo all’aggiudicazione dei lavori e di affidamento diretto di lavori di manutenzione stradale, con selezione mediante sorteggio.

Con sentenza n. 26556/2021, la Sezione penale della Cassazione ha giudicato il ricorso inammissibile. Rispetto alle eccezioni della difesa, la Suprema Corte ha ricordato che il reato di turbativa nella libertà di scelta del contraente, previsto dall’art. 353-bis cod. pen., “è un reato di pericolo, posto a tutela dell’interesse della pubblica amministrazione di poter contrarre con il miglior offerente, per il cui perfezionamento è necessario che sia posta concretamente in pericolo la correttezza della procedura di predisposizione del bando di gara, ma non anche che il contenuto di detto provvedimento venga effettivamente modificato in modo tale da condizionare la scelta del contraente”. Per i giudici, quindi, le condotte dirette ad interferire illecitamente sulla determinazione del contenuto del bando di gara assumono rilevanza solo se l’organo o l’ente pubblico abbia iniziato il procedimento amministrativo che dimostri la volontà di contrarre, ma non è necessario il ricorso a modelli tipizzati per individuare tale “inizio” o riconducibili a qualche specifica normativa, neppure quella del codice degli appalti. In pratica, non è necessaria la pubblicazione di un bando di gara, ma soltanto che una procedura amministrativa finalizzata alla gara si sia aperta. L’inizio del procedimento amministrativo deve essere oggettivamente individuabile e ciò che rileva è solo l’avvio di un iter procedurale, anche informale.

Inoltre, la Corte precisa che il fatto che si verta in tema di appalti "sotto soglia", in relazione ai quali non esisterebbero norme di legge, neppure nel codice appalti, che impongano la procedura del sorteggio o della rotazione, non assume rilevanza in ordine alla configurabilità del reato per valutare la sua eventuale inoffensività.

Turbativa d’asta appalti.pdf (393,4 KB)

Vincenzo

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