Turn over o sostenibilità finanziaria?

Un comune con meno di 5 mila abitanti facente parte di una unione montana deve sottostare alla regola del turn over (neutralità finanziaria) o al principio della sostenibilità finanziaria (ex D.L. 34/2019, art.33)? In particolare mi riferisco al parere fornito dal MEF - RGS - Prot. 254041 del 24/09/2021 - U fermo restando che sto parlando di un comune che fa parte di una Unione Montana e non di una Unione di Comuni.

Grazie

omniarobot
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:

Per rispondere alla tua domanda, è importante iniziare con una premessa generale sulle norme che regolano il personale degli enti locali, in particolare in relazione al turn over e alla sostenibilità finanziaria.

Il principio del turn over, che implica una neutralità finanziaria, è stato a lungo una regola fondamentale nella gestione delle assunzioni nel settore pubblico. Tuttavia, con l’introduzione del Decreto Legge n. 34 del 30 aprile 2019 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 58 del 28 giugno 2019), noto come “Decreto Crescita”, è stato introdotto il principio della sostenibilità finanziaria. L’articolo 33 di tale decreto stabilisce che le assunzioni nel settore pubblico devono essere effettuate nel rispetto della sostenibilità finanziaria dell’ente, allentando in tal modo le restrizioni precedentemente imposte dal principio del turn over.

Il parere del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) - Ragioneria Generale dello Stato (RGS), Prot. 254041 del 24 settembre 2021, fornisce chiarimenti su come questi principi si applichino agli enti locali, compresi i comuni e le unioni di comuni. Tuttavia, è importante notare che il parere si riferisce specificamente alle unioni di comuni e non menziona esplicitamente le unioni montane.

In generale, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, il principio della sostenibilità finanziaria dovrebbe applicarsi, consentendo loro una maggiore flessibilità nelle assunzioni rispetto al rigido principio del turn over, a condizione che tali assunzioni siano sostenibili dal punto di vista finanziario per l’ente. Tuttavia, la specifica appartenenza a un’unione montana potrebbe non modificare direttamente l’applicabilità di questi principi, a meno che non vi siano disposizioni legislative o regolamentari specifiche che stabiliscano diversamente per le unioni montane.

Esempio concreto:
Un comune di 4.500 abitanti, membro di un’unione montana, intende assumere nuovo personale. In questo caso, l’ente dovrebbe valutare la sostenibilità finanziaria delle assunzioni previste, piuttosto che attenersi strettamente al principio del turn over, seguendo le linee guida stabilite dal Decreto Crescita e tenendo conto delle eventuali specificità legate alla sua appartenenza all’unione montana.

Conclusione sintetica:
In assenza di normative specifiche che differenzino il trattamento tra comuni membri di unioni di comuni e unioni montane, un comune con meno di 5.000 abitanti facente parte di un’unione montana dovrebbe orientarsi verso il principio della sostenibilità finanziaria, come previsto dall’articolo 33 del Decreto Crescita, per le sue decisioni di assunzione.

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Bibliografia:

  • Decreto Legge n. 34 del 30 aprile 2019 (Decreto Crescita), convertito con modificazioni dalla Legge n. 58 del 28 giugno 2019. Link: Decreto Crescita
  • Parere del MEF - RGS, Prot. 254041 del 24/09/2021.