Tutela della sicurezza dei lavoratori in assegnazione funzionale ma che non cambiano sede (DLgs 81/2008)

Buongiorno,
avrei una domanda un po’ complessa.
Il dipendente Pippo è assunto regolarmente dal Comune A (rapporto organico) ed è assegnato all’ufficio dei Servizi Sociali. Il Comune A si è consorziato con altri enti limitrofi per creare consorzio B che gestisce i servizi sociali per tutti i consorziati. Pippo ha una assegnazione funzionale (rapporto di servizio) al consorzio B. Ma Pippo non va a lavorare alla sede di B: resta negli uffici del Comune A.
Pippo nel suo ufficio del comune A subisce una aggressione da un utente del servizio sociale. Chiede quindi al Comune A di aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi per prevenire altre future aggressioni e prenda precauzioni a tutela della salute e sicurezza dei dipendenti. Ma il Comune A risponde a Pippo: “tu hai un rapporto di servizio con B, quindi è B che deve garantire la tua sicurezza. Lo dice l’art. 3 comma 6 del DLga 81/2008”. Per contro B risponde “è vero che A ti ha assegnato funzionalmente a me, ma tu fisicamente lavori presso A, quindi è A che deve garantire la tua sicurezza sul lavoro. Io posso solo formarti sui rischi generici, ma la valutazione dei rischi deve essere fatta da A in base alle proprie strutture e alla propria organizzazione”.
Domanda. Chi ha ragione? Quale dei 2 enti deve prevedere nal proprio DVR misure per tutelare la sicurezza di Pippo? Chi è responsabile della mancata tutela della sicurezza di Pippo?

Grazie a chi risponderà.

Ti inviterei a vedere le cose da un’altra prospettiva: il problema non è correlato alla persona specifica di Pippo (con quanto ne consegue per quanto riguarda il suo particolare rapporto di lavoro nei confronti del Comune A o del Consorzio B), bensì alla sicurezza del luogo di lavoro in oggetto (Ufficio dei Servizi Sociali, che fa parte del Comune A).

Il DVR è un documento che impegna il datore di lavoro nell’analisi e nella valutazione dei rischi che potrebbero compromettere la salute e la sicurezza non solo dei “suoi” lavoratori, ma anche di fornitori, visitatori e clienti che - anche se in modo temporaneo - si trovassero fisicamente nell’ambito del luogo di lavoro.

Per cui: per quanto riguarda eventuali rischi presenti nell’Ufficio dei Servizi Sociali è il “datore di lavoro” del Comune A che deve nel caso provvedere all’aggiornamento del DVR.