UCRAINA - ORDINANZA 13 marzo 2022 (GU n.66 del 19-3-2022)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 13 marzo 2022
Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare,
sul territorio nazionale, l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza
alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel
territorio dell’Ucraina. (Ordinanza n. 876). (22A01849)
(GU n.66 del 19-3-2022)

                  IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                   della protezione civile 

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in
particolare gli articoli 25, 26 e 27;
Visto il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante
«Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione
della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati
ed alla cooperazione in ambito comunitario»;
Vista la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio
dell’Unione europea del 4 marzo 2022 che accerta l’esistenza di un
afflusso massiccio di sfollati dall’Ucraina ai sensi dell’art. 5
della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l’introduzione di
una protezione temporanea;
Visto il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante
«Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina»;
Visto il decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante «Ulteriori
misure urgenti per la crisi in Ucraina» che ha previsto, tra l’altro,
all’art. 3, specifiche disposizioni per fare fronte alle eccezionali
esigenze connesse all’accoglienza dei cittadini ucraini che arrivano
sul territorio nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto
in quel Paese;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022
con cui e’ stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di
emergenza in relazione all’esigenza di assicurare soccorso e
assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in
conseguenza della grave crisi internazionale in atto;
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 872 del 4 marzo 2022 e n. 873 del 6 marzo 2022 recanti
«Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul
territorio nazionale, l’accoglienza il soccorso e l’assistenza alla
popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio
dell’Ucraina»;
Ravvisata la necessita’ di prevedere agevolazioni, nel trasporto
ferroviario, autostradale e marittimo, in favore dei cittadini
ucraini provenienti dall’Ucraina e dei soggetti comunque provenienti
dall’Ucraina che entrano nel territorio nazionale in conseguenza
degli accadimenti in atto, al fine di consentire il raggiungimento
del primo luogo di destinazione o di accoglienza;
Ravisata la necessita’ di nominare un commissario delegato a cui
affidare l’incarico di provvedere al coordinamento delle misure e
delle procedure da porre in essere per quanto concerne i minori non
accompagnati che arrivano sul territorio nazionale in conseguenza
della grave crisi internazionale in atto;
Ravvisata la necessita’ di rafforzare, mediante servizi digitali,
le attivita’ di gestione, monitoraggio e controllo delle spese
emergenziali;
Ravvisata la necessita’ di assicurare la piu’ efficace gestione dei
flussi e dell’interscambio di dati personali nell’ambito
dell’attuazione dello svolgimento delle attivita’ connesse al
contesto emergenziale in rassegna;
Vista la nota del Ministero delle infrastrutture e della mobilita’
sostenibile prot. n. 8935 dell’11 marzo 2022;
Vista la nota del Ministero dell’interno prot. n. 0016784 del 12
marzo 2022;
Acquisita l’intesa del Presidente della Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

                          Dispone: 

                           Art. 1 

Modifiche all’art. 4 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022

  1. All’art. 4, comma 3, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento
    della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022 le parole: «ai sensi
    dell’art. 3, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi
    dell’art. 2, comma 1».
    Art. 2

              Nomina del Commissario delegato 
               per i minori non accompagnati 
    
  2. Per le motivazioni di cui in premessa, nell’ambito del piu’
    generale coordinamento nazionale degli interventi di cui all’art. 1
    dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.
    872/2022, il Prefetto Francesca Ferrandino, Capo del Dipartimento per
    le liberta’ civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno e’
    nominato Commissario delegato per il coordinamento delle misure e
    delle procedure finalizzate alle attivita’ di assistenza nei
    confronti dei minori non accompagnati provenienti dall’Ucraina a
    seguito del conflitto in atto.
    Art. 3

          Disposizioni in materia di agevolazioni 
    nel trasporto ferroviario, autostradale e marittimo 
    
  3. I cittadini ucraini provenienti dall’Ucraina e i soggetti
    comunque provenienti dall’Ucraina, che entrano nel territorio
    nazionale in conseguenza degli accadimenti in atto, possono viaggiare
    gratuitamente per raggiungere il primo luogo di destinazione o di
    accoglienza, entro il termine massimo di cinque giorni dal loro
    ingresso:
    a) sui treni della societa’ Trenitalia che effettuano servizio di
    Intercity, Eurocity e Regionale su tutto il territorio nazionale.
    Allo scopo, il Gruppo Ferrovie dello Stato italiane puo’ provvedere
    anche ad allestire idonei mezzi speciali o carrozze aggiuntive ove
    necessario, in considerazione delle condizioni e dello stato di
    necessita’. Per le medesime finalita’, le imprese ferroviarie
    regionali, diverse da quelle di cui al comma 1, che erogano servizi
    di trasporto dei viaggiatori sul territorio nazionale possono
    prevedere, su base volontaria, la gratuita’ del servizio nei
    confronti dei medesimi soggetti di cui al comma 1;
    b) sulla rete autostradale nazionale;
    c) sui servizi di trasporto marittimo per le isole.

  4. Il personale addetto alla verifica dei titoli di viaggio di cui
    alle lettere a) e c) del comma 1 e’ autorizzato, all’atto del
    controllo del titolo di viaggio, a ricevere le dichiarazioni dei
    viaggiatori che attestino il possesso dei requisiti di cui al comma 1
    registrandone i dati anagrafici di base, quali nome, cognome, estremi
    del documento di identificazione e la data dell’ingresso in
    territorio italiano, anche ai fini di successive verifiche a
    campione. La dichiarazione resa al personale addetto alla verifica
    dei titoli di viaggio e’ resa ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del
    decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
    anche ai fini dei successivi controlli nei termini di legge.

  5. Il personale addetto alla riscossione dei pedaggi sulla rete di
    cui alla lettera b) del comma 1 e’ autorizzato a ricevere le
    dichiarazioni di cui al comma 2, per i viaggiatori con autolinee a
    medio e lunga percorrenza. Per i cittadini ucraini in transito con
    mezzo proprio e’ sufficiente l’esibizione di un documento attestante
    la cittadinanza ucraina. I soggetti provenienti dall’Ucraina e non
    cittadini ucraini sono tenuti alla dichiarazione di cui al comma 2.

  6. Gli oneri connessi alle misure di cui al presente articolo sono
    a carico delle societa’ erogatrici dei servizi interessate, senza
    nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
    Art. 4

                     Supporto tecnico 
    
  7. Allo scopo di assicurare la piu’ efficiente ed efficace gestione
    delle attivita’ connesse con il contesto emergenziale di cui in
    premessa, anche con specifico riguardo alle attivita’ correlate
    nell’ambito delle azioni volte al contenimento della pandemia da
    COVID-19, il Dipartimento della protezione civile e’ autorizzato ad
    aderire a convenzioni Consip attive o in attivazione, nell’ambito del
    supporto specialistico orientato alla trasformazione digitale, con
    particolare riferimento alle attivita’ di gestione, monitoraggio e
    controllo delle spese emergenziali, nel limite di 700.000,00 euro a
    valere sulle risorse stanziate per l’emergenza in rassegna.
    Art. 5

                Trattamento dati personali 
    
  8. Nell’ambito dell’attuazione dello svolgimento delle attivita’
    disciplinate con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione
    civile in relazione al contesto emergenziale in rassegna, allo scopo
    di assicurare la piu’ efficace gestione dei flussi e
    dell’interscambio di dati personali, i soggetti ivi indicati possono
    realizzare trattamenti, ivi compresa la comunicazione tra loro, dei
    dati personali, anche relativi agli articoli 9 e 10 del regolamento
    del Parlamento europeo 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, necessari per
    l’espletamento delle relative funzioni fino alla cessazione dello
    stato di emergenza.

  9. La comunicazione dei dati personali a soggetti pubblici e
    privati, diversi da quelli di cui al comma 1, nonche’ la diffusione
    dei dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del
    regolamento del Parlamento europeo 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE e’
    effettuata, nei casi in cui essa risulti indispensabile, ai fini
    dello svolgimento delle attivita’ di cui al contesto emergenziale in
    rassegna.

  10. Il trattamento dei dati di cui ai commi 1 e 2 e’ effettuato nel
    rispetto dei principi di cui all’art. 5 del citato regolamento n.
    2016/679/UE, adottando misure appropriate a tutela dei diritti e
    delle liberta’ degli interessati.

  11. In relazione al contesto emergenziale in atto, nonche’ avuto
    riguardo all’esigenza di contemperare la funzione di soccorso e
    assistenza con quella afferente alla salvaguardia della riservatezza
    degli interessati, i soggetti di cui al comma 1 conferiscono le
    autorizzazioni di cui all’art. 2-quaterdecies, del decreto
    legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con modalita’ semplificate, ed
    anche oralmente.
    La presente ordinanza sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
    della Repubblica italiana.
    Roma, 13 marzo 2022

                                Il Capo del Dipartimento: Curcio