PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 13 marzo 2022
Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare,
sul territorio nazionale, l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza
alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel
territorio dell’Ucraina. (Ordinanza n. 876). (22A01849)
(GU n.66 del 19-3-2022)
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in
particolare gli articoli 25, 26 e 27;
Visto il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante
«Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione
della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati
ed alla cooperazione in ambito comunitario»;
Vista la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio
dell’Unione europea del 4 marzo 2022 che accerta l’esistenza di un
afflusso massiccio di sfollati dall’Ucraina ai sensi dell’art. 5
della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l’introduzione di
una protezione temporanea;
Visto il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante
«Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina»;
Visto il decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante «Ulteriori
misure urgenti per la crisi in Ucraina» che ha previsto, tra l’altro,
all’art. 3, specifiche disposizioni per fare fronte alle eccezionali
esigenze connesse all’accoglienza dei cittadini ucraini che arrivano
sul territorio nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto
in quel Paese;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022
con cui e’ stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di
emergenza in relazione all’esigenza di assicurare soccorso e
assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in
conseguenza della grave crisi internazionale in atto;
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 872 del 4 marzo 2022 e n. 873 del 6 marzo 2022 recanti
«Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul
territorio nazionale, l’accoglienza il soccorso e l’assistenza alla
popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio
dell’Ucraina»;
Ravvisata la necessita’ di prevedere agevolazioni, nel trasporto
ferroviario, autostradale e marittimo, in favore dei cittadini
ucraini provenienti dall’Ucraina e dei soggetti comunque provenienti
dall’Ucraina che entrano nel territorio nazionale in conseguenza
degli accadimenti in atto, al fine di consentire il raggiungimento
del primo luogo di destinazione o di accoglienza;
Ravisata la necessita’ di nominare un commissario delegato a cui
affidare l’incarico di provvedere al coordinamento delle misure e
delle procedure da porre in essere per quanto concerne i minori non
accompagnati che arrivano sul territorio nazionale in conseguenza
della grave crisi internazionale in atto;
Ravvisata la necessita’ di rafforzare, mediante servizi digitali,
le attivita’ di gestione, monitoraggio e controllo delle spese
emergenziali;
Ravvisata la necessita’ di assicurare la piu’ efficace gestione dei
flussi e dell’interscambio di dati personali nell’ambito
dell’attuazione dello svolgimento delle attivita’ connesse al
contesto emergenziale in rassegna;
Vista la nota del Ministero delle infrastrutture e della mobilita’
sostenibile prot. n. 8935 dell’11 marzo 2022;
Vista la nota del Ministero dell’interno prot. n. 0016784 del 12
marzo 2022;
Acquisita l’intesa del Presidente della Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome di Trento e di Bolzano;
Dispone:
Art. 1
Modifiche all’art. 4 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022
-
All’art. 4, comma 3, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022 le parole: «ai sensi
dell’art. 3, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi
dell’art. 2, comma 1».
Art. 2Nomina del Commissario delegato per i minori non accompagnati
-
Per le motivazioni di cui in premessa, nell’ambito del piu’
generale coordinamento nazionale degli interventi di cui all’art. 1
dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.
872/2022, il Prefetto Francesca Ferrandino, Capo del Dipartimento per
le liberta’ civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno e’
nominato Commissario delegato per il coordinamento delle misure e
delle procedure finalizzate alle attivita’ di assistenza nei
confronti dei minori non accompagnati provenienti dall’Ucraina a
seguito del conflitto in atto.
Art. 3Disposizioni in materia di agevolazioni nel trasporto ferroviario, autostradale e marittimo
-
I cittadini ucraini provenienti dall’Ucraina e i soggetti
comunque provenienti dall’Ucraina, che entrano nel territorio
nazionale in conseguenza degli accadimenti in atto, possono viaggiare
gratuitamente per raggiungere il primo luogo di destinazione o di
accoglienza, entro il termine massimo di cinque giorni dal loro
ingresso:
a) sui treni della societa’ Trenitalia che effettuano servizio di
Intercity, Eurocity e Regionale su tutto il territorio nazionale.
Allo scopo, il Gruppo Ferrovie dello Stato italiane puo’ provvedere
anche ad allestire idonei mezzi speciali o carrozze aggiuntive ove
necessario, in considerazione delle condizioni e dello stato di
necessita’. Per le medesime finalita’, le imprese ferroviarie
regionali, diverse da quelle di cui al comma 1, che erogano servizi
di trasporto dei viaggiatori sul territorio nazionale possono
prevedere, su base volontaria, la gratuita’ del servizio nei
confronti dei medesimi soggetti di cui al comma 1;
b) sulla rete autostradale nazionale;
c) sui servizi di trasporto marittimo per le isole. -
Il personale addetto alla verifica dei titoli di viaggio di cui
alle lettere a) e c) del comma 1 e’ autorizzato, all’atto del
controllo del titolo di viaggio, a ricevere le dichiarazioni dei
viaggiatori che attestino il possesso dei requisiti di cui al comma 1
registrandone i dati anagrafici di base, quali nome, cognome, estremi
del documento di identificazione e la data dell’ingresso in
territorio italiano, anche ai fini di successive verifiche a
campione. La dichiarazione resa al personale addetto alla verifica
dei titoli di viaggio e’ resa ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
anche ai fini dei successivi controlli nei termini di legge. -
Il personale addetto alla riscossione dei pedaggi sulla rete di
cui alla lettera b) del comma 1 e’ autorizzato a ricevere le
dichiarazioni di cui al comma 2, per i viaggiatori con autolinee a
medio e lunga percorrenza. Per i cittadini ucraini in transito con
mezzo proprio e’ sufficiente l’esibizione di un documento attestante
la cittadinanza ucraina. I soggetti provenienti dall’Ucraina e non
cittadini ucraini sono tenuti alla dichiarazione di cui al comma 2. -
Gli oneri connessi alle misure di cui al presente articolo sono
a carico delle societa’ erogatrici dei servizi interessate, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 4Supporto tecnico
-
Allo scopo di assicurare la piu’ efficiente ed efficace gestione
delle attivita’ connesse con il contesto emergenziale di cui in
premessa, anche con specifico riguardo alle attivita’ correlate
nell’ambito delle azioni volte al contenimento della pandemia da
COVID-19, il Dipartimento della protezione civile e’ autorizzato ad
aderire a convenzioni Consip attive o in attivazione, nell’ambito del
supporto specialistico orientato alla trasformazione digitale, con
particolare riferimento alle attivita’ di gestione, monitoraggio e
controllo delle spese emergenziali, nel limite di 700.000,00 euro a
valere sulle risorse stanziate per l’emergenza in rassegna.
Art. 5Trattamento dati personali
-
Nell’ambito dell’attuazione dello svolgimento delle attivita’
disciplinate con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione
civile in relazione al contesto emergenziale in rassegna, allo scopo
di assicurare la piu’ efficace gestione dei flussi e
dell’interscambio di dati personali, i soggetti ivi indicati possono
realizzare trattamenti, ivi compresa la comunicazione tra loro, dei
dati personali, anche relativi agli articoli 9 e 10 del regolamento
del Parlamento europeo 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, necessari per
l’espletamento delle relative funzioni fino alla cessazione dello
stato di emergenza. -
La comunicazione dei dati personali a soggetti pubblici e
privati, diversi da quelli di cui al comma 1, nonche’ la diffusione
dei dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del
regolamento del Parlamento europeo 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE e’
effettuata, nei casi in cui essa risulti indispensabile, ai fini
dello svolgimento delle attivita’ di cui al contesto emergenziale in
rassegna. -
Il trattamento dei dati di cui ai commi 1 e 2 e’ effettuato nel
rispetto dei principi di cui all’art. 5 del citato regolamento n.
2016/679/UE, adottando misure appropriate a tutela dei diritti e
delle liberta’ degli interessati. -
In relazione al contesto emergenziale in atto, nonche’ avuto
riguardo all’esigenza di contemperare la funzione di soccorso e
assistenza con quella afferente alla salvaguardia della riservatezza
degli interessati, i soggetti di cui al comma 1 conferiscono le
autorizzazioni di cui all’art. 2-quaterdecies, del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con modalita’ semplificate, ed
anche oralmente.
La presente ordinanza sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 13 marzo 2022Il Capo del Dipartimento: Curcio