Ai sensi dell’art. 103 , 2° c. del D.L. n.18/2020, convertito in Legge n. 27/20, e sue successive modifiche ed integrazioni, tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni ed atti abilitativi comunque denominati (…), in scadenza tra il 31 Gennaio 2020 e la data di dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID 19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
E’ noto che con l’art. 1 del D.L. 24/12/2021 n. 221, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 è stato ulteriormente prorogato sino al 31/03/2022.
Nell’art. 16 del D.L. cit. si disciplina la proroga dei termini contenuti in alcune disposizioni legislative puntualmente indicate nell’allegato “A”, dove però non sono sono contemplate quelle dell’art. 103 D.L. 18/20 cit.
A mio avviso quindi, considerato che la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza non potrà avvenire prima del 31/03/2022 , la validità gli attestati, i certificati, i permessi etc. di cui sopra, sarà conservata sino al sino al 30/06/2022
E’ corretto secondo voi ??
Grazie