DI EMILIO CASTORINA****
Unità e pluralismo giurisdizionale alla prova del diritto europeo
Abstract [It]: Il “pluralismo delle giurisdizioni” è parte dell’identità costituzionale italiana, ma non altrettanto la disciplina del comma 8 dell’art. 111 della Costituzione, che limita ai soli “motivi attinenti alla giurisdizione” il ricorso alla Corte di Cassazione avverso le pronunce del Consiglio di Stato. La questione sollevata di recente dalle Sezioni Unite, in via pregiudiziale, alla Corte di giustizia EU (ord. n. 19598/2020) pone l’interrogativo se l’assetto racchiuso in quest’ultima previsione costituzionale possa integrare violazione dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione in settori disciplinati dal diritto europeo (nella specie, in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici), nei quali gli Stati membri hanno rinunciato a esercitare i loro poteri sovrani in senso incompatibile con tale ordinamento (art. 11 Cost.).L’A. ritiene che, alla luce della sentenza n. 6 del 2018 della Corte costituzionale, occorra provvedere alla revisione costituzionale dell’art. 111, perché il principio di “unità funzionale” della giurisdizione, così come si è consolidato e sviluppato nell’ordinamento italiano, non può consentire la formazione di un giudicato in contrasto col diritto europeo e richiede, al riguardo, l’esercizio di un controllo nomofilattico anche nel merito delle decisioni del giudice amministrativo.