Uno spiraglio alla possibilità di scorrimento di graduatorie di selezioni e concorsi a tempo determinato?

Sembra di poterla leggere nel nuovo decreto (reclutamento) PA 2025, per quanto sottolineato in particolare oggi su LEAUTONOMIE.IT da Arturo BIANCO (Asmel).
Una “importante modifica è apportata sempre all’articolo 35, comma 5 ter, del d.lgs. n. 165/2001. Essa prevede che le amministrazioni dello Stato, ma la previsione si può intendere come una norma di principio dettata per tutte le PA, debbano in primo luogo effettuare la verifica “dell’avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate”. Dopo di che le amministrazioni, “per ragioni di carattere organizzativo, purchè in presenza di profili professionali sovrapponibili a quelli individuati nei propri atti di programmazione, possono reclutare il proprio personale, a tempo determinato o tempo indeterminato, mediante utilizzo di proprie graduatorie vigenti ovvero, previo accordo, di quelle di altra amministrazione” formate tramite Ripam. Anche questa disposizione è dettata per le amministrazioni dello Stato, ma si deve ritenere applicabile anche agli enti locali. Il suo effetto è quello di consentire lo scorrimento delle graduatorie a tempo determinato per assunzioni flessibili, possibilità che invece oggi è consentita esclusivamente per l’attuazione del PNRR.”
Questa ultima cosa (preclusione dello scorrimento di graduatorie a T.D.) si aveva, finora, in virtù della famosa (agli addetti ai lavori) e famigerata circolare (Funzione Pubblica) D’Alia 5/2013, ritenuta ancora vigente (da parecchi dei suddetti a.a.l.).