Uso di fototrappole per indagini di PG art. 255 TUA

Buongiorno, chiedo se sia consentito, e se abbia poi valenza probatoria in dibattimento, l’utilizzo di foto trappole ( non ricomprese nell’impianto di pubblica videosorveglianza del Comune e relativo regolamento privacy) per indagini di polizia giudiziaria utili ad individuare i responsabili di abbandono rifiuti (art.255 TUA).
Inoltre: per scoraggiare l’abbandono di rifiuti in luoghi periferici/di campagna (non monitorati da pubblica videosorveglianza ne tantomeno dalle sopracitate foto trappole) sarebbe lecito apporre della segnaletica di avviso “Area videosorvegliata dal Comune di…ecc” anche se poi realmente l’area non è videosorvegliata?

Grazie

Uso di Fototrappole nelle Indagini di Polizia Giudiziaria

CONTENUTO

Le fototrappole sono strumenti tecnologici sempre più utilizzati dalla Polizia Giudiziaria (PG) per condurre indagini in materia ambientale, specialmente in relazione alle violazioni del Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006). Questi dispositivi consentono di monitorare aree specifiche e di raccogliere prove visive di comportamenti illeciti, come l’abbandono di rifiuti o l’inquinamento.

L’articolo 255 del TUA stabilisce i compiti della PG, autorizzando accertamenti e ispezioni per garantire il rispetto della normativa ambientale. Le fototrappole, in questo contesto, si configurano come strumenti legittimi per documentare attività illecite, contribuendo a un’efficace azione di contrasto contro i reati ambientali.

Fondamento Normativo

L’uso delle fototrappole deve avvenire nel rispetto di specifiche normative, in particolare:

  • Privacy: Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR, art. 6) richiede un bilanciamento tra l’interesse investigativo e i diritti individuali. È fondamentale garantire che l’installazione delle fototrappole non violi la privacy delle persone.

  • Proporzionalità: Le fototrappole possono essere installate solo in aree pubbliche o previa autorizzazione del proprietario dell’area privata. Questo principio è essenziale per evitare abusi e garantire la legittimità delle operazioni.

  • Documentazione: È necessario registrare la posizione e la durata del monitoraggio, assicurando così la tracciabilità delle operazioni e la loro validità in sede legale.

Applicazioni Pratiche

Le fototrappole si sono dimostrate particolarmente efficaci in diverse situazioni, tra cui:

  • Identificazione di responsabili di discariche abusive.
  • Documentazione di violazioni in aree protette, come parchi e riserve naturali.
  • Raccolta di prove di reati ambientali, facilitando le indagini e le eventuali azioni legali.

Limitazioni

È importante sottolineare che la prova fotografica raccolta tramite fototrappole deve essere integrata da ulteriori elementi investigativi. In sede processuale, la prova deve essere valutata criticamente, in conformità con i principi della libera valutazione della prova stabiliti dall’art. 192 del Codice di Procedura Penale. Ciò significa che le immagini da sole non sono sufficienti, ma devono essere supportate da un contesto investigativo solido.

CONCLUSIONI

L’uso delle fototrappole nelle indagini di Polizia Giudiziaria rappresenta un passo avanti nella lotta contro i reati ambientali. Tuttavia, è fondamentale che il loro impiego avvenga nel rispetto delle normative vigenti, garantendo un equilibrio tra l’efficacia delle indagini e la tutela dei diritti individuali.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

Per i dipendenti pubblici e i concorsisti, è cruciale comprendere le normative che regolano l’uso delle fototrappole. La conoscenza di questi strumenti e delle relative implicazioni legali può rivelarsi determinante nella preparazione di concorsi e nella gestione di situazioni operative quotidiane.

PAROLE CHIAVE

Fototrappole, Polizia Giudiziaria, Testo Unico Ambientale, privacy, GDPR, indagini ambientali, prove fotografiche.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  • D.Lgs. 152/2006 - Testo Unico Ambientale
  • GDPR 2016/679 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
  • Codice di Procedura Penale, art. 192

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L’utilizzo di sistemi di videosorveglianza con finalità di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati (= attività di polizia giudiziaria) è escluso dall’ambito di applicazione materiale del regolamento GDPR (art. 2, comma 2, lett. d, del Reg. UE 2016/679).
In questi casi, la norma di riferimento è invece il D.L.vo 51/2018 (vedi art. 1, comma 2), nonché il DPR 15/2018 per quanto riguarda le modalità di svolgimento del trattamento e le misure di sicurezza.
Anche il D.L.vo 51/2018 prevede, prima dell’inizio di qualsiasi trattamento, la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati - DPIA (art. 23).
E’ chiaro che, se il sistema di videosorveglianza con finalità di attività di polizia giudiziaria rispetta le norme di cui sopra, le sue risultanza potranno avere valenza probatoria in dibattimento. Occorre ricordare, poi, che il giudice penale valuta la “prova” sulla base dell’art. 192 c.p.p. (c.d. “libero convincimento del giudice penale”): nel caso di reati particolarmente gravi, vengono prese in considerazione anche immagini riprese casualmente da strumenti foto-video più disparati…

Che io sappia non esiste una norma che vieti l’installazione di cartelli “finti” o telecamere “finte” laddove una videosorveglianza non c’è, ma mi pare che il Garante - a seguito di analoghi quesiti, relativi però ad un uso domestico o condominiale e quindi ben differente da quello che prospetti - li abbia ritenuti comunque illegittimi in quanto potrebbero generare un affidamento incolpevole da parte di chi si trova nelle aree apparentemente videosorvegliate, con possibili conseguenze di responsabilità in capo al soggetto che abbia deciso di installarle.
Non saprei fino a che punto queste considerazioni potrebbero essere applicabili a situazioni di deterrenza per possibili abbandoni di rifiuti (la prima impressione sarebbe: in nessun modo).