Utilizzo bagni chimici esterni in ristoranti Toscana

Buongiorno,

Vi è mai capitato che una AUSL imponesse la trasformazione di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande da apertura permanente annuale a stagionale, a causa dell’utilizzo di bagno chimico, su piazzale esterno, come unico servizio igienico per l’utenza?

Non trovo riferimenti normativi univoci alla base di una simile decisione.

Un bagno chimico usato stabilmente dal pubblico esercizio, pur trattandosi di struttura amovibile, diviene chiaramente sotteso a permesso di costruire, in quanto l’utilizzo continuo configura l’alterazione permanente dell’area su cui insiste, trasformandolo quindi in struttura stabile.

Personalmente, peraltro, eviterei a priori un pubblico esercizio che fornisce ai clienti un bagno chimico nel parcheggio come servizio igienico all’utenza.

Tuttavia volevo approfondire la questione per meglio comprendere la logica dietro questa imposizione.

Io non ho conoscenza di fatti del genere. Credo che siano esercizi di discrezionalità tecnico-amministrativa in capo alla ASL. Magari la stessa situazione valutata da un ASL diversa porterebbe ad un risultato diverso.
Attendiamo risposte da altri utenti del forum…

Personalmente (SISP ASL) in Piemonte non avrei mai permesso l’esercizio di qualsiasi attività di somministrazione di alimenti/bevande per la mancanza di UNITÀ IGIENICA per il pubblico.
Normativa regionale dice che " Tutti gli esercizi devono possedere, preferibilmente al loro interno, uno o più servizi igienici, separati per gli addetti e per il pubblico. I lavabi devono disporre di acqua corrente fredda e calda, erogatore di sapone liquido, asciugamani a perdere o sistema elettrico di asciugatura; i comandi di erogazione dell’acqua devono essere non azionabili manualmente (es. pedale, ginocchio o fotocellula), obbligatoriamente nei servizi igienici destinati agli addetti e preferibilmente in quelli destinati al pubblico. È ammesso un solo servizio igienico, in comune tra personale e pubblico solo negli esercizi di tipologia 1 fino a 60 posti a sedere e in quelli in cui sono consentite deroghe ai sensi dell’art. 1: in tal caso, la rubinetteria dovrà essere obbligatoriamente non azionabile manualmente". (Con deroga si intende i già esistenti).
Quindi riassumendo il bagno comprensivo di rubinetteria e acqua corrente, accessibile anche al disabile, è necessaria.
Probabilmente hanno fatto così in Toscana perché altrimenti andava realizzata una unità igienica con acqua corrente difficile all’esterno con un num di wc in proporzione agli utenti (v Bu 10 6 / 03 / 2008 Decreto della Presidente della Giunta Regionale 3 marzo 2008, n. 2/R.
Pur di tenerlo aperto hanno fatto come che sia una attività temporanea per cui i requisiti sono minori (vedi piadineria/ panini ad una festa)