Validazione RUP in corso d'opera

L’art. 48, secondo comma, del D.L. n. 77/2021, convertito in legge 29 luglio 2021, n.108, prevede che “per ogni procedura PNRR, è nominato un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d’opera, fermo restando quanto previsto dall’articolo 26, comma 6, del D.Lgs. n.50/2016”.
Inoltre, l’Art. 106 comma 14 secondo periodo: “Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d’opera di importo eccedente il dieci per cento dell’importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d’opera riferite alle infrastrutture prioritarie, sono trasmesse dal RUP all’ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all’atto di validazione e ad una apposita relazione del responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante”.

In conclusione, le varianti in corso d’opera, nelle ipotesi sopra individuate, sono soggette a validazione?

omniarobot
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:

Per rispondere alla tua domanda, iniziamo con una premessa generale sul concetto di varianti in corso d’opera nel contesto degli appalti pubblici. Le varianti in corso d’opera sono modifiche che si rendono necessarie dopo l’aggiudicazione di un contratto di appalto pubblico, a seguito di circostanze impreviste o per esigenze sopravvenute. La normativa sugli appalti pubblici stabilisce regole precise per la gestione di tali varianti, al fine di garantire trasparenza e correttezza nell’esecuzione dei contratti.

Le norme relative alla teoria delle varianti in corso d’opera sono principalmente contenute nel Decreto Legislativo n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e nelle sue successive modifiche e integrazioni, tra cui il Decreto Legge n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 108/2021, che ha introdotto specifiche disposizioni per i contratti relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

L’articolo 48, comma 2, del D.L. n. 77/2021 prevede la figura del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le procedure PNRR, il quale ha il compito di validare e approvare le fasi progettuali o di esecuzione del contratto. Questo include anche le varianti in corso d’opera, che devono essere adeguatamente motivate dal RUP.

L’articolo 106, comma 14, del D.L. n. 77/2021 stabilisce che per i contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d’opera che eccedono il 10% dell’importo originario del contratto devono essere trasmesse all’ANAC dal RUP, insieme al progetto esecutivo e ad una relazione specifica, entro trenta giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante.

Esempio concreto: se durante la realizzazione di un’opera pubblica finanziata dal PNRR si rende necessaria una modifica progettuale che aumenta l’importo del contratto di oltre il 10%, il RUP dovrà validare questa variazione e trasmettere la documentazione all’ANAC per la verifica.

In conclusione, le varianti in corso d’opera per i contratti relativi al PNRR sono effettivamente soggette a validazione da parte del RUP, e nel caso di varianti di importo significativo, devono essere trasmesse all’ANAC per la necessaria verifica.

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