sono l’ istruttore tecnico di un piccolo Comune dove l’ufficio tecnico si occupa di tutte le questiomi tecniche (Sue, suap, llpp, mamutenzioni etc). Le scrivo per avere un chiarimento. Conseguentemente alla richiesta arrivata al Comune dove lavoro per la realizzazione di un impianto fotovoltaico galleggiante su un bacino artificiale è stata indetta conferenza dei servizi, tra i vari Enti è presente la soprindendenza per l’autorizzazione paesaggistica. Tale conferenza ormai si è conclusa da quasi un mese e la soprindendenza non si è espressa. A questo punto le chiedo un parere, considerando anche il suo video al link https://www.youtube.com/live/spWu9L-eTr0?is=eTOxRa6B-LDfr4zn, sulla interpretazione che dovrei dare a tale mancanza si riscontro, in prticolare:
vale il silenzio assenso art 17 bis 241 del 90 e quindi considero come se la soprindendenza si fosse espresso in maniera positiva?
vale il silenzio devolutivo sul Comune e quindi tocca a noi esprimerci in merito alla autorizzazione paesaggistica considerando l’eventuale parere tardivo della soprindendenza non vincolante?
non vale il silenzio assenso e quindi si intende rigettala la richiesta di autorizzazione paesaggistica?
Ho trovato diverse sentenze relative all’oggetto della mail ma molte discordanti tra loro.
Nel suo caso specifico vale la prima opzione: si è formato il silenzio assenso ai sensi dell’art. 17-bis della Legge 241/1990, integrato con le regole della Conferenza di Servizi (art. 14-chies e 14-quater). Pertanto, la mancata espressione del parere da parte della Soprintendenza nei termini perentori della conferenza equivale a un assenso positivo senza condizioni.
Perché l’interpretazione è cambiata (e perché ha ragione lei)
Come ricordavo nel video che ha citato (e che analizzava la situazione di forte contrasto fino a qualche tempo fa), la giurisprudenza è rimasta a lungo divisa in tre tronconi:
Il filone del silenzio devolutivo: Sosteneva che l’art. 146 del Codice dei Beni Culturali (D.Lgs. 42/2004) fosse una norma speciale non derogata dall’art. 17-bis. Secondo questa tesi, passati i termini, la palla ripassava al Comune, che doveva esprimersi autonomamente sugli aspetti paesaggistici (rendendo il parere tardivo della Soprintendenza non vincolante ma comunque “valutabile”).
Il filone del diniego o dell’atto espresso: Tesi minoritarie e rigide poste a tutela assoluta del vincolo sensibile.
Il filone del silenzio assenso “orizzontale”: Basato sull’applicazione letterale del comma 3 dell’art. 17-bis, che estende espressamente il silenzio assenso tra amministrazioni anche a quelle preposte alla tutela ambientale e paesaggistica.
La svolta definitiva che ha superato i dubbi espressi in quel video è proprio la sentenza che ha giustamente scovato: la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, 17 novembre 2025, n. 8981.
Il Consiglio di Stato ha messo un punto fermo importantissimo:
In Conferenza di Servizi il silenzio è assenso: Quando la Soprintendenza partecipa a una conferenza di servizi, si applica pienamente il meccanismo di semplificazione “orizzontale”. L’inerzia dell’organo statale entro i termini perentori di conclusione della conferenza comporta la formazione del silenzio-assenso.
Il parere tardivo è irrilevante (tamquam non esset): Un eventuale parere negativo arrivato dopo la scadenza dei termini non ha alcun valore giuridico e non può essere recepito dal Comune. Il potere primario della Soprintendenza di bloccare o condizionare l’opera si estingue con il decorso del termine procedimentale. L’amministrazione statale potrebbe semmai agire solo attivando i poteri di autotutela, ma non può “sovrascrivere” il silenzio procedimentale con un atto tardivo.
Si forma anche in assenza di conformità sostanziale: I giudici hanno chiarito che il silenzio assenso si consolida anche se, astrattamente, vi fossero elementi di contrasto con il vincolo. Il valore della certezza dei tempi dell’azione amministrativa e della semplificazione prevale sull’inerzia dell’ente protettore.
Come deve comportarsi operativamente?
Visto che la Conferenza di Servizi si è conclusa da quasi un mese e la Soprintendenza è rimasta inerte:
Prenda atto dell’assenso: Nei verbali conclusivi o nella determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, indichi chiaramente che per la Soprintendenza si è formato il silenzio-assenso ai sensi dell’art. 17-bis della L. 241/1990 e dell’art. 14-quater, comma 2, della medesima legge.
Non tenti una valutazione autonoma: Non scivoli nell’errore del “silenzio devolutivo” (ovvero non provi a sostituirsi alla Soprintendenza facendo voi l’istruttoria paesaggistica che l’organo statale ha omesso). Il Comune deve semplicemente registrare l’avvenuto assenso ex lege.
Proceda alla chiusura del titolo: Se tutti gli altri enti interni alla Conferenza hanno espresso parere favorevole (o sono anch’essi silenti nei termini), la determinazione conclusiva sarà positiva e l’impianto fotovoltaico galleggiante potrà essere autorizzato.
Ha fatto un’ottima ricerca giurisprudenziale: la n. 8981/2025 è proprio la chiave che le permette di procedere blindando l’atto da vizi di motivazione ed evitando il blocco burocratico dell’ufficio tecnico.