Validità di un permesso di costruire rilasciato

Buongiorno,
avrei un quesito da porre sulla validità di un permesso di costruire.

Sono tecnico istruttore di un SUAP Associato in Lombardia che si avvale dei tecnici dei singoli comuni per l’istruttoria delle partiche.

In data 20/12/2020 viene depositata, tramite portale telematico Impresa in un Giorno, la richiesta del permesso di costruire dal Sig. X, tramite il procuratore speciale per l’invio delle pratiche telematiche.

Effettuata la completezza della documentazione allegata, è stato avviato il procedimento.

Il tecnico comunale ha espresso il parere endoprocedimentale.

Sulla scorta della dichiarazione “avere titolarità esclusiva all’esecuzione dell’intervento”, resa all’interno del modello unico di richiesta di permesso di costruire, ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n° 445/2000, in data 06/08/2021 è stato rilasciato il provvedimento per la ristrutturazione di un fabbricato al Sig. X.

In data 23/12/2021, il Sig. Y inoltra una richiesta di voltura del titolo edilizio succitato accompagnata da un atto di compravendita stipulato in data 28/09/2021.

L’atto di compravendita è stato stipulato per la parte venditrice dai Sigg. 1-2-3-4-5-6 e per la parte acquirente dai Sigg. X,Y,Z,W.

Pare che la richiesta di permesso di costruire doveva essere depositata dai sigg. 1-2-3-4-5-6 (proprietari dell’immobile).

Il Sig. X compilando il modello telematico nel 2020 ha autocertificato il possesso della titolarità esclusiva ad eseguire opere sull’immobile.

Sorgono i seguenti dubbi:

  • è necessario procedere con ulteriori verifiche circa la veridicità della dichiarazione sul possesso della titolarità all’esecuzione dell’intervento? Quali?
  • Qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del d.P.R. n. 445/2000). L’atto rilasciato in data 06/08/2021 per la ristrutturazione edilizia del fabbricato è da annullare (sono decorsi i termini di cui all’art. 21-septies della l. 241/1990)?
  • Como possiamo comportarci per il rilascio della voltura?
  • Nel caso in cui la firma digitale viene apposta da parte del procuratore speciale per l’invio delle pratiche telematica, chi assume la responsabilità sulle dichiarazioni mendaci?

Grazie
Cordiali saluti
PA

Spero che vi sia stata un’interruzione del termine a seguiti di richiesta di integrazioni altrimenti il PdC maturato per silenzio prima del rilascio e il provvedimento espresso sarebbe inefficace

Adesso che c’è stata la voltura l’interesse della PA nell’andare a ritroso è minimo, tuttavia, se X avesse dichiarato il falso incorrerebbe nelle ipotesi che citi. L’eventuale dichiarazione non veritiera (anche prima di essere accertata falsa dal giudice) porterebbe all’annullabilità ai sensi dell’art. 21-nonies, comma 2-bis della legge n. 241/90. Magari X aveva una specifica delega al fine di presentare la domanda. Il fatto che gli attori siano quelli (prima e dopo la voltura) porta a ritenere che la questione non rilevi. La verifica formale, tuttavia, può essere effettuata.


Le regole procedurali non sono previste dalla legge in modo specifico, il TUE si limita a indicare: Il permesso di costruire è trasferibile, insieme all’immobile, ai successori o aventi causa. Tendenzialmente, non viene rilasciato un nuovo permesso ma, a seguito di domanda e delle verifiche soggettive relative, viene rilasciata una presa d’atto che diventa una sorta di appendice del permesso originario. Come dice la giurisprudenza, il comune può emettere tanti provvedimenti di voltura quante volte si realizzano modifiche soggettive nel rapporto sostanziale in forza del quale è emesso il permesso di costruire. Essendo una voltura senza modifica della situazione giuridica sostanziale, sarebbe doverosa una procedura semplificata: tizio dichiara gli estremi del contratto e i dati personali. A seguire una mera annotazione della PA. Meglio sarebbe dettagliare la fattispecie in un regolamento comunale.


La procura speciale SUAP assolve alla necessità formale della firma digitale. La sostanza delle dichiarazioni e la relativa responsabilità restano legate al dichiarante e non al procuratore.

Innanzi tutto la ringrazio per la celere risposta in questo periodi feste.
Spero che vi sia stata un’interruzione del termine a seguito di richiesta di integrazioni altrimenti il PdC maturato per silenzio prima del rilascio e il provvedimento espresso sarebbe inefficace
Non vi sono state interruzioni dalla data di deposito alla data di formazione del silenzio assenso.
Il tecnico comunale si è espresso qualche giorno dopo il decorso dei sessanta giorni chiedendo dei documenti integrativi, che sono stati prodotti a fronte di una nostra richiesta.
Stando a quanto sancito dall’art. 2 comma 8-bis della L. 241/1990 il nostro provvedimento sarebbe inefficace? Oltre ad essere stato intestato alla persona sbagliata…
Se effettivamente il provvedimento fosse inefficace non sarebbe possibile volturarlo… conferma?
Quali soluzioni si potrebbero adottare?

Magari X aveva una specifica delega al fine di presentare la domanda
Purtroppo nel fascicolo elettronico non sono allegati documenti attestanti l’autorizzazione della proprietà al deposito della pratica. Anzi X dichiara di avere titolo per poter inoltrare la richiesta.
Per questo aspetto procederemo con accertamenti in merito ad eventuali dichiarazioni mendaci.

Se il privato ha risposto alla richiesta di integrazioni tardiva allora è come se avesse accetto l’interruzione del termine di cui all’art. 20, comma 5 del DPR 380/01. Tali vicende sono complesse. Per comprendere bene il termine di maturazione del silenzio-assenso occorrerebbe una precisa ricostruzione del procedimento.

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