Questo è il suo titolo:
Limitazione degli orari di vendita, somministrazione e consumo di bevande alcoliche e superalcoliche oltre determinati orari, divieto di vendita per asporto e somministrazione di bevande in bottiglie e/o bicchieri di vetro, divieto di vendita, somministrazione a persone di età inferiore agli anni 16 ed altri divieti.
Queste le norme che vengono richiamate:
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno 5 agosto 2008 in materia di Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione;
VISTO l’art. I, comma 2 - della legge 30.03.2001, n.125 il quale stabilisce che per bevanda alcolica si intende ogni prodotto contenente alcool alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcol e per bevanda superalcolica ogni prodotto con gradazione superiore al 21% di alcool in volume;
VISTI gli artt. 7 bis, 54 e 50 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000;
VISTO l’art. 2 comma 1 lettera a) della Legge 125/2001;
VISTO il D.P.R. 23 luglio 1998, Piano Sanitario nazionale 1998-2000, che individua tra le principali cause di incidenti e malattia, l’abuso di sostanze alcoliche;
VISTO l’art. 87 del R.D. 18 giugno 1931, n.773;
VISTO l’art. 16 della Legge 24.11.1981, n. 689 così come modificato dall’alt 6 bis L. 24.07.2008, n. 125;
VISTO l’art. 689 del Codice Penale;
VISTI gli art. 2 e 6 della Legge 24.11.1981, n. 689;
VISTO ('art. 8 dei Decreto legge 20 febbraio 2017, n.14 "disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.
A ME NON PARE SIA UN’ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE
Che ne pensate?