Buongiorno, avrei bisogno di una vostra opinione in merito ad una questione abbastanza complessa.
Stiamo lavorando su un piano di valorizzazione del commercio.
Da alcuni anni la nostra amministrazione ha sospeso l’avvio di nuove attività di somministrazione alimenti e bevande, vicinati alimentari ed attività artigiane legate al cibo all’interno del centro storico a tutela del patrimonio storico e artistico, con una intesa con la Regione e con il nullaosta della Soprintendenza.
L’Amministrazione vorrebbe superare il divieto andando a “governare” le nuove aperture in termini di qualità. Stiamo quindi lavorando ad un regolamento che possa introdurre requisiti di qualità strutturale, gestionale e di localizzazione a cui condizionare le nuove aperture.
Pensavamo di inserire regole gestionali là dove la normativa nazionale e regionale niente prescrive per distinguere le attività di somministrazione da quelle di vicinato con consumo sul posto (o di artigianato) inserendo regole specifiche sulle modalità di servizio non assistito, alla luce anche di quanto emerso dalle varie sentenze.
Vorremmo inoltre inserire come obbligatori per il consumo sul posto nelle attività di vicinato servizi igienici (almeno un lavabo ed un WC) distinti da quelli previsti dalla normativa sul lavoro.
Ritenete legittimo per una amministrazione poter dettagliare nello specifico come deve essere svolto un servizio non assistito? Imporre la presenza di un bagno di cortesia all’interno degli esercizi di vicinato che effettuano consumo sul posto presuppone un accordo con la competenza AUSL? E’ necessario che siano strumenti di pianificazione edilizia a prevedere questi elementi strutturali obbligatori o è possibile prevederli all’interno di un progetto di valorizzazione del commercio ai sensi dell’art 49 della LRT 62/2018?
Vi ringrazio per l’attenzione.
Sicuramente un PA non può adottare un’interpretazione autentica che definisca una fattispecie ma può dettare delle prescrizioni di esercizio in funzione del fine che hai descritto e previa motivazione adeguata che dimostri che la misura è necessaria (per lo stesso fine). Quindi, puoi disporre che quando un esercente fa questo o quello, allora necessita di… Oppure puoi vietare certe sub attività indicando puntualmente che cosa intendi (sempre motivando la necessità dell’intervento in funzione del fine)
La legge “concorrenza 2022” entrata in vigore il 31/12/2023 ha riscritto il comma 2 dell’art. 31 del DL 201/2011 in favore delle esigenze come le tue.
ADESSO - comma 2
Secondo la disciplina dell’Unione europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell’ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali nel territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente e dei beni culturali, nonché alla salvaguardia della sicurezza, del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche dei centri storici o di delimitate aree commerciali. Per tali finalità le regioni, le città metropolitane e i comuni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 52 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, possono prevedere, d’intesa con le associazioni degli operatori e senza discriminazioni tra essi, limitazioni all’insediamento di determinate attività commerciali in talune aree o l’adozione di misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, anche tramite costituzione di specifici albi volti a valorizzarli. I comuni possono altresì promuovere percorsi conciliativi tra esercenti e proprietari dei locali, volti a evitare fenomeni di espulsione di operatori commerciali qualificati dai centri storici. Le presenti disposizioni si applicano decorsi quattro mesi dalla data della loro entrata in vigore
A parere mio non necessariamente ma è un appoggio della ASL potrebbe dare maggior valore alla motivazione del provvedimento. Direi che è auspicabile anche cercando di farselo rilasciare in funzione della peculiarità territoriale (moltissimi avventori, centro storico congestionalo, igiene urbana precaria, ecc.)
Non vedo necessaria una norma urbanistica. Nei fatti è un regolamento comunale che ha a oggetto la tutela socio-economica del centro storico e il decoro urbano. Un po’ come ha fatto Firenze con il “regolamento per la tutela e il decoro del patrimonio culturale del centro storico”