Variante ex art. 8 dpr 160/2010

Buonasera, vi espongo un caso.
Società che ha un impianto produttivo (estrusione componenti metallici) inoltra allo SUAP procedimento di richiesta autorizzazione edilizia all’ampliamento dell’impianto in variante. All’atto dell’inidizione della CDS l’ufficio convoca, oltre gli enti di pianificazione, anche VVf e Azienda Sanitaria. L’azienda sanitaria, ben oltre i termini prescritti per la richiesta di integrazione alla ditta, invia una comunicazione asserendo che la documentazione è carente dal punto di vista igienico-sanitario. Accertata la scadenza dei termini da parte dell’ufficio, l’Ente sostiene l’obbligatorietà del suo parere per la conclusione della Cds (al pari di quello della regione - ufficio urbanistica). La ditta, onde evitare di incorrere in problemi successivi, decide di relazionare (a cura del tecnico di parte) circa la documentazione già presentata e autocertificare il possesso dei requisiti igienico-sanitari. Siccome si tratta di azienda già operante da anni, quindi in possesso di tutti i requisiti prescritti, e il progetto afferisce l’ampliamento della struttura, al fine di dirimere dubbi che si sono instillati nei vari uffici competenti si chiede parere in merito a quanto segue:

  1. il parere dell’ASL in questa fase è effettivamente obbligatorio o può concludersi con il silenzio assenso? (io ritengo di si, i termini erano fissati nell’atto di indizione della conferenza e sono disciplinati in tal senso nella L. 241/90);
  2. l’Ufficio, al vaglio del consiglio comunale per l’approvazione della variante, rilascia il provvedimento unico autorizzativo. tale provvedimento riguarda l’approvazione in variante e il titolo edilizio (Pdc) o anche l’autorizzazione all’attività? In caso costituisse solo titolo edilizio, ritengo sia necessario presentare apposito procedimento per l’inizio attività di produzione.
  3. le autocertificazioni del tecnico professionista sono valide in questa fase della CdS?

Spero che qualcuno possa darci una mano. E’ la prima variante dello SUAP del ns comune.

Grazie.

La materia è complessa.
Ti dico la mia, in attesa degli esperti.

Si tratta di una variante urbanistica che, se va a buon fine, prevede l’approvazione di un progetto che di fatto è esecutivo.
Ancorché la richiesta di integrazioni sia arrivata oltre il termine va trasmessa all’impresa affinché in sede di riunione della CdS possa essere valutato anche questo aspetto. Ovviamente tale richiesta NON SOSPENDE i termini del procedimento (essendo appunto tardiva).

Per gli artt. 14bis c.4 e 14ter c. 7 il silenzio di una PA equivale ad assenso, e il diniego deve essere motivato.
Ti ricordo tuttavia che (14quinquies c. 1) avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza ATS potrebbe proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri “a condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza”.

La CdS non si chiude con un atto autorizzativo, ma con un verbale che se positivo (quindi con l’assenso della Regione) deve essere trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile.

La procedura attiene agli aspetti urbanistici ed edilizi. Se l’attività per l’esercizio necessita di un titolo abilitativo (autorizzaizne, SCIA condizionata, SCIA), questa potrà essere presentata solo a fine lavori.