Buongiorno,
vorrei richiedere una consulenza, se possibile, in merito alla facoltà da parte della stazione appaltante di apportare modifiche all’offerta migliorativa con la quale l’impresa si è aggiudicata l’appalto; cioè nello specifico, una stazione appaltante, ai sensi del D.Lgs 50/ 2016, dopo aver affidato i lavori ad un’impresa che ha vinto l’appalto a seguito di un’offerta migliorativa, può effettuare una variante al progetto avente per oggetto alcune lavorazioni ricomprese nell’offerta migliorativa e quindi non quantificate dal punto di vista economico? Grazie
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:
La questione che sollevi riguarda la possibilità per una stazione appaltante di modificare l’offerta migliorativa presentata da un’impresa aggiudicataria in un appalto pubblico, secondo il quadro normativo delineato dal D.Lgs 50/2016, noto come Codice degli Appalti.
Teoria generale del diritto sugli appalti pubblici:
In linea generale, il Codice degli Appalti stabilisce regole precise per la gestione degli appalti pubblici, inclusa la fase di esecuzione del contratto. Le modifiche ai contratti di appalto pubblico sono ammesse solo in circostanze specifiche e regolamentate per garantire trasparenza, concorrenza e parità di trattamento tra i partecipanti.
Norme relative alla teoria:
L’articolo 106 del D.Lgs 50/2016 prevede la possibilità di modificare i contratti di appalto pubblico in corso di esecuzione, ma tali modifiche sono soggette a strette condizioni. In particolare, le varianti in corso d’opera devono essere giustificate da esigenze impreviste e non possono alterare sostanzialmente l’oggetto del contratto originario. Inoltre, per le modifiche che superano determinate soglie percentuali del valore iniziale del contratto, è richiesta una procedura specifica che può includere la pubblicazione di un avviso.
Esempio concreto:
Se una stazione appaltante intende modificare alcune lavorazioni incluse nell’offerta migliorativa presentata dall’impresa aggiudicataria, dovrà verificare che tali modifiche rientrino nei limiti e nelle condizioni previste dall’articolo 106 del D.Lgs 50/2016. Questo significa che le modifiche non devono alterare l’equilibrio economico-finanziario del contratto né la natura dell’opera o servizio oggetto dell’appalto.
Conclusione sintetica:
In conclusione, una stazione appaltante può apportare modifiche all’offerta migliorativa con cui un’impresa si è aggiudicata l’appalto, a condizione che tali modifiche siano giustificate, non alterino sostanzialmente l’oggetto del contratto e rispettino le condizioni previste dalla normativa vigente, in particolare dall’articolo 106 del D.Lgs 50/2016.
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Bibliografia: