Variazione CDA azienda farmaceutica pubblica

Buongiorno,
l’azienda pubblica titolare delle farmacie comunali oltre all’obbligo di comunicare la variazione del leg.le rapp.te ha anche quello di comunicare eventuali variazioni dei membri del CDA?
grazie

Riporto l’art. 8 della legge 362/91 come modificato nel 2017. Io l’applicherei anche al caso di specie.

Gestione societaria: incompatibilità.

  1. La partecipazione alle società di cui all’articolo 7, salvo il caso di cui ai commi 9 e 10 di tale articolo, è incompatibile:
    a) nei casi di cui all’articolo 7, comma 2, secondo periodo;
    b) con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia;
    c) con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato.

  2. Lo statuto delle società di cui all’articolo 7 e OGNI SUCCESSIVA VARIAZIONE, IVI INCLUSE QUELLE RELATIVE ALLA COMPAGINE SOCIALE, sono comunicati, entro sessanta giorni, alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani nonché all’assessore alla sanità della competente regione o provincia autonoma, all’ordine provinciale dei farmacisti e all’azienda sanitaria locale competente per territorio.

  3. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo e all’articolo 7 comporta la sospensione del farmacista dall’albo professionale per un periodo non inferiore ad un anno. Se è sospeso il socio che è direttore responsabile, la direzione della farmacia gestita da una società è affidata ad un altro dei soci. Se sono sospesi tutti i soci è interrotta la gestione della farmacia per il periodo corrispondente alla sospensione dei soci. L’autorità sanitaria competente nomina, ove necessario, un commissario per il periodo di interruzione della gestione ordinaria, da scegliersi in un elenco di professionisti predisposto dal consiglio direttivo dell’ordine provinciale dei farmacisti.