Variazione orario farmacia

Buongiorno una farmacia comunica la modifica dell’orario nel rispetto di quello minimo obbligatorio dalle 8,00-13,30 - 15,30-20,00- il sabato 8,00-13,30 e 15,30-19,30. L’unica cosa che cambia rispetto all’orario stabilito con l’ordinanza comunale è la mattina che era 8.30 -13. Volevo sapere se in questi casi, diciamo limite, applicate la norma sulla mera comunicazione di cui alla legge 124/2017 anche se alla lettera parlerebbe di orario aggiuntivo rispetto a quello minimo, oppure procedete con l’autorizzazione alla modifica con l’ordinanza del Sindaco ai sensi della L.r. 16/2000.
grazie.

Se l’orario effettivamente effettuato è più ristretto rispetto a quello dell’ordinanza allora si applica l’art. 25, comma 2 della LR toscana n. 16/2000:
È facoltà del comune, in conformità alle procedure previste al comma 1, autorizzare orari differenziati di apertura al pubblico. L’apertura giornaliera non può essere di durata inferiore alle quattro ore e superiore alle dodici ore.