A seguito di ricezione di SCIA per variazione del preposto e rappresentante alla conduzione di albergo con somministrazione aperta al pubblico, si è accertata la carenza dei requisiti morali del soggetto incaricato e che lo stesso ha attestato nella pratica con dichiarazione sostitutiva. L’esercizio è in attività da alcuni anni a seguito di presentazione di SCIA per subingresso (affitto d’azienda). La specifica SCIA oggetto di valutazione (variazione preposto) non è legittimabile rispetto al soggetto ma l’attività nel suo complesso, sarebbe in ipotesi conformabile mediante la nomina a tale ruolo di altro soggetto. E’ corretto adottare provvedimento di conformazione in tali termini e rilevando la presenza di ‘attestazioni non veritiere’ secondo le previsioni del comma 3 dell’art. 19 L. 241/1990 disponendo la contestuale sospensione dell’attività fino all’ottemperamento? Resta fermo che si dovrà comunque procedere alla comunicazione di notizia di reato all’autorità giudiziaria per l’ipotesi del delitto connesso alla falsa dichiarazione.
Si è individuata tale procedura, perché diversamente si dovrebbe disporre subito il divieto di prosecuzione dell’attività con rimozione degli effetti non soltanto della SCIA da ultimo prodotta ma intervenendo anche su quella originaria di avvio dell’attività a titolo di subingresso (?).
Premetto che occorrerebbe vedere la legge regionale sul turismo se indica qualcosa di specifico. Aggiungo che non comprendo bene la questione. Si tratta di attività alberghiera e di ristorante aperto al pubblico? In pratica due abilitazioni distinte? Dato che la somministrazione agli alloggiati in ambito alberghiero non necessita di soggetto con i requisiti professionali, credo che la fattispecie sia quella che ho indicato. Se fosse così, si può intervenire limitatamente al ristorante aperto al pubblico e si potrebbe agire nel modo che hai detto (pur con qualche dubbio in relazione alla eventuale norma regionale): il nuovo preposto non va bene quindi l’attività è sospesa finché non ne trovi un altro.
Si tratta di unico ‘titolo abilitativo’, la norma provinciale prevede questa fattispecie. In sostanza, l’albergo ha un bar-ristorante che oltre ad essere destinato agli alloggiati è anche autorizzato all’apertura indistinta agli esterni. Preciso che il soggetto riveste un doppio ruolo, preposto (per i requisiti professionali necessari per l’esercizio di somministrazione al pubblico) ma anche rappresentante del titolare nella conduzione dell’esercizio nel suo complesso. I requisiti carenti sono riferibili sia all’art. 71 del D.Lgs. 59/2010 ma anche art. 11 TULPS.
ok, se è il titolare, credo che la LR imponga il divieto di esercizio e la sanzione per averlo già condotto. Forse la decadenza è troppo ma la sospensione in attesa della variazione soggettiva è il minimo che puoi fare