Variazione societaria non comunicata al SUAP competente

Buonasera, regione Toscana…
Durante i controlli effettuati d’ufficio per il rinnovo delle concessioni per il commercio su aree pubbliche ci siamo trovati davanti alla seguente situazione:

La ditta titolare della concessione nel 2019 aveva correttamente comunicato al SUAP una variazione societaria; si tratta di una S.A.S. con un socio accomandante e due soci accomandatari.

Duranti i controlli ci accorgiamo che la stessa ditta (stesso C.F. e P.Iva) oggi presenta un socio accomandante ed un solo socio accomandatario e nel nome è sparito ogni riferimento al socio accomandatario che non fa più parte della società.

Ci siamo posti il problema del rispetto dell’articolo 89 della L.R.T. 62/2018… La ditta doveva comunicare al SUAP la modifica in questione?

Perche se doveva comunicare quanto sopra esposto si pone il problema della sanzione ai sensi dell’articolo 116 della stessa legge…

Secondo voi come dobbiamo comportarci?

Ringrazio in anticipo per l’eventuale risposta.

Direi che siamo al limite. L’art. 89 è generico: trasformazioni societarie. Nel caso di specie, se il soggetto accomandatario rimasto è sempre il solito, non ci sarebbe stata necessità di verificare i requisiti morali. La fattispecie dell’art. 89 ha rilevanza quando la variazione della compagine sociale comporterebbe una verifica dei requisiti morali dei nuovi soci. In teoria potresti sanzionare anche adesso ma, se interpreti con ragionevolezza, puoi anche soprassedere

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Mi sembra un’interpretazione logica quella di soprassedere tenendo conto che non vi è stato ingresso di nuovi soci da assoggettare alle verifiche dei requisiti morali.
Grazie ancora per il chiarimento.

In tema di requisiti morali , se i soci di un’impresa sono società, devono essere richiesti i requisiti morali a tutti i soci di quelle stesse società?
Grazie per l’attenzione

i soggetti sottoposti a verifica sono quelli indicati all’art. 85 del d.lgs. n. 159/2011. Le varie leggi sui requiisti morali del commercio / somministrazione si agganciano all’art. 85 citato per individuare “chi”

Buongiorno, posto che l’art. 89 L.R. Toscana 62/2018 non prevede l’obbligo di comunicare al Comune la variazione del socio di capitali, dei membri del collegio sindacale, dei membri dell’organo di amministrazione che non siano legali rappresentanti, quando cambia taluno di questi soggetti chi provvede alla verifica dei requisiti morali? E l’impresa a chi deve autocertificarli?
Grazie.