Variazione socio unico in societa srl- atonoleggio ncc

Il signor X titolare di impresa individuale in possesso di autorizzazione NCC ha comunicato nell’anno 2025 la variazione di denominazione sociale per conferimento di ditta individuale in società a responsabilità limitata costituita con atto notarile di cui ne è l’amministratore unico al 100%.

Nei giorni scorsi la Società Srl , ha inoltrato un’ulteriore SCIA per variazioni soggetti in autorizzazione per noleggio con conducente , indicando la variazione del socio unico dal Sig X a una nuova società Y proprietaria del 100% indicando come consigliere delegato il Sig X titolare dell’autorizzazione.

Si chiede se a vostro avviso è corretto procedere all’irricevibilità della segnalazione di variazione , in quanto non è mai intervenuto un provvedimento di trasferimento dell’autorizzazione alla società Srl , (ma solo una presa atto di variazione della ragione sociale da ditta individuale a società srl con socio unico il sig X) . che resta legato alla persona fisica del Sig X . In questo caso la modifica della compagine sociale con l’ingresso della Società Y e la fuoriuscita del Sig.X dalla proprietà si configura come subingresso

Grazie.

La valutazione del caso e l’ipotesi di irricevibilità (o inefficacia) della SCIA risultano corrette e giuridicamente fondate.

Quadro Normativo e Funzionamento dei Titoli NCC

In base alla Legge n. 21/1992 (Legge quadro per il trasporto pubblico non di linea) e ai principi generali sulle autorizzazioni amministrative:

  1. Titolarità del titolo autorizzatorio:

    L’autorizzazione NCC viene rilasciata alla persona fisica (o alla persona giuridica) a seguito del riscontro di requisiti personali e professionali (iscrizione al Ruolo Conducenti).

  2. Conferimento ditta individuale in Società:

    Il conferimento della ditta individuale in una Srl socio unico (atto notarile del 2025) comporta una trasformazione del modello organizzativo/gestionale. Tuttavia, affinché il titolo passi formalmente nella titolarità della Srl o vi sia il conferimento d’azienda ai sensi della L. 21/1992, occorre un provvedimento espresso di voltura/trasferimento (o presa d’atto qualificante la gestione in nome e per conto) rilasciato dal SUAP/Comune competente.

  3. Impossibilità di usare la semplice SCIA di variazione soggetti:

    Una semplice SCIA per “variazione soggetti/soci” presuppone che l’autorizzazione sia già solidamente e correttamente intestata in capo alla Srl come ente autonomo. Se non c’è mai stato un formale atto di trasferimento/subingresso autorizzato dall’Ente da persona fisica (Sig. X) a persona giuridica (Srl), l’autorizzazione è rimasta in capo al Sig. X come persona fisica.

Analisi del Caso Specifico

  • L’uscita del Sig. X dalla proprietà della Srl:

    Nel momento in cui la Srl viene ceduta al 100% alla Società Y, ed il Sig. X diventa un semplice amministratore/consigliere delegato, si realizza una traslazione sostanziale dell’attività economica verso un soggetto terzo (Società Y).

  • Mancanza dei requisiti ex art. 9 L. 21/1992:

    La Legge 21/1992 disciplina in modo tassativo la trasferibilità del titolo (art. 9: titolarità da almeno 5 anni, raggiungimento dei 60 anni, inabilità permanente, ecc.). Il trasferimento ad un terzo non può avvenire liberamente tramite una semplice variazione societaria o SCIA, ma richiede:

    1. Il rispetto delle condizioni dell’art. 9 L. 21/1992.

    2. Un formale procedimento di voltura/subingresso.

Poiché il Sig. X non è più proprietario/socio della Srl, l’utilizzo dell’autorizzazione da parte della Srl controllata dalla Società Y configura a tutti gli effetti un subingresso non autorizzato (o cessione/trasferimento del titolo privo del relativo procedimento autorizzatorio e dei requisiti di legge).

Motivi da Porre alla Base della Determinazione SUAP

Nel provvedimento di irricevibilità (o divieto di prosecuzione dell’attività/inefficacia della SCIA ex art. 19 L. 241/1990) è opportuno evidenziare che:

  1. Difetto di titolarità in capo al segnalante: La Società Srl non è formale titolare dell’autorizzazione NCC n. X, in quanto il titolo risulta ancora rilasciato e intestato alla persona fisica del Sig. X.

  2. Inidoneità dello strumento della SCIA di variazione: La variazione della compagine sociale comporta il passaggio sostanziale dell’esercizio dell’attività in capo a soggetti terzi (Società Y), configurando un trasferimento della titolarità (subingresso) sottoposto alle condizioni inderogabili dell’art. 9 della Legge 21/1992 e non a semplice comunicazione.

  3. Necessità dell’istanza di trasferimento/subingresso: Per il passaggio del titolo occorre un’istanza espressa di trasferimento/voltura, previa verifica dei requisiti personali, morali e professionali del subentrante e delle condizioni legali di cedibilità del titolo in capo al Sig. X.