Il signor X titolare di impresa individuale in possesso di autorizzazione NCC ha comunicato nell’anno 2025 la variazione di denominazione sociale per conferimento di ditta individuale in società a responsabilità limitata costituita con atto notarile di cui ne è l’amministratore unico al 100%.
Nei giorni scorsi la Società Srl , ha inoltrato un’ulteriore SCIA per variazioni soggetti in autorizzazione per noleggio con conducente , indicando la variazione del socio unico dal Sig X a una nuova società Y proprietaria del 100% indicando come consigliere delegato il Sig X titolare dell’autorizzazione.
Si chiede se a vostro avviso è corretto procedere all’irricevibilità della segnalazione di variazione , in quanto non è mai intervenuto un provvedimento di trasferimento dell’autorizzazione alla società Srl , (ma solo una presa atto di variazione della ragione sociale da ditta individuale a società srl con socio unico il sig X) . che resta legato alla persona fisica del Sig X . In questo caso la modifica della compagine sociale con l’ingresso della Società Y e la fuoriuscita del Sig.X dalla proprietà si configura come subingresso
Grazie.
La valutazione del caso e l’ipotesi di irricevibilità (o inefficacia) della SCIA risultano corrette e giuridicamente fondate.
Quadro Normativo e Funzionamento dei Titoli NCC
In base alla Legge n. 21/1992 (Legge quadro per il trasporto pubblico non di linea) e ai principi generali sulle autorizzazioni amministrative:
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Titolarità del titolo autorizzatorio:
L’autorizzazione NCC viene rilasciata alla persona fisica (o alla persona giuridica) a seguito del riscontro di requisiti personali e professionali (iscrizione al Ruolo Conducenti).
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Conferimento ditta individuale in Società:
Il conferimento della ditta individuale in una Srl socio unico (atto notarile del 2025) comporta una trasformazione del modello organizzativo/gestionale. Tuttavia, affinché il titolo passi formalmente nella titolarità della Srl o vi sia il conferimento d’azienda ai sensi della L. 21/1992, occorre un provvedimento espresso di voltura/trasferimento (o presa d’atto qualificante la gestione in nome e per conto) rilasciato dal SUAP/Comune competente.
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Impossibilità di usare la semplice SCIA di variazione soggetti:
Una semplice SCIA per “variazione soggetti/soci” presuppone che l’autorizzazione sia già solidamente e correttamente intestata in capo alla Srl come ente autonomo. Se non c’è mai stato un formale atto di trasferimento/subingresso autorizzato dall’Ente da persona fisica (Sig. X) a persona giuridica (Srl), l’autorizzazione è rimasta in capo al Sig. X come persona fisica.
Analisi del Caso Specifico
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L’uscita del Sig. X dalla proprietà della Srl:
Nel momento in cui la Srl viene ceduta al 100% alla Società Y, ed il Sig. X diventa un semplice amministratore/consigliere delegato, si realizza una traslazione sostanziale dell’attività economica verso un soggetto terzo (Società Y).
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Mancanza dei requisiti ex art. 9 L. 21/1992:
La Legge 21/1992 disciplina in modo tassativo la trasferibilità del titolo (art. 9: titolarità da almeno 5 anni, raggiungimento dei 60 anni, inabilità permanente, ecc.). Il trasferimento ad un terzo non può avvenire liberamente tramite una semplice variazione societaria o SCIA, ma richiede:
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Il rispetto delle condizioni dell’art. 9 L. 21/1992.
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Un formale procedimento di voltura/subingresso.
Poiché il Sig. X non è più proprietario/socio della Srl, l’utilizzo dell’autorizzazione da parte della Srl controllata dalla Società Y configura a tutti gli effetti un subingresso non autorizzato (o cessione/trasferimento del titolo privo del relativo procedimento autorizzatorio e dei requisiti di legge).
Motivi da Porre alla Base della Determinazione SUAP
Nel provvedimento di irricevibilità (o divieto di prosecuzione dell’attività/inefficacia della SCIA ex art. 19 L. 241/1990) è opportuno evidenziare che:
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Difetto di titolarità in capo al segnalante: La Società Srl non è formale titolare dell’autorizzazione NCC n. X, in quanto il titolo risulta ancora rilasciato e intestato alla persona fisica del Sig. X.
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Inidoneità dello strumento della SCIA di variazione: La variazione della compagine sociale comporta il passaggio sostanziale dell’esercizio dell’attività in capo a soggetti terzi (Società Y), configurando un trasferimento della titolarità (subingresso) sottoposto alle condizioni inderogabili dell’art. 9 della Legge 21/1992 e non a semplice comunicazione.
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Necessità dell’istanza di trasferimento/subingresso: Per il passaggio del titolo occorre un’istanza espressa di trasferimento/voltura, previa verifica dei requisiti personali, morali e professionali del subentrante e delle condizioni legali di cedibilità del titolo in capo al Sig. X.