Variazione sostanziale bando di gara

Salve dott.Chiarelli, le chiedo un aiuto. Bando di gara procedura aperta concessione di servizi, la stazione appaltante dopo apertura buste e aggiudicazione provvisoria, in seguito al accesso agli atti del secondo classificato, risponde dicendo che il bando è stato annullato in autotutela in quanto da analisi successiva la stazione ha rilevato elementi che potrebbero dare luogo a contenziosi.la stazione non specifica quali elementi. La stazione nel ripubblicare il nuovo bando, può modificarlo ex novo in totalità stravolgendo completamente la lex specialis ?
In particolare ha inserito nuovi criteri altamente selettivi e limitativi rispetto alla platea dei concorrenti …facilmente individuabili in quando ormai a conoscenza dei concorrenti.
È corretto?

Per punti:

Chiamiamo ALFA il bando originario, BETA l’annullamento, GAMMA il nuovo bando.

  1. l’annullamento in autotutela richiede una motivazione puntuale circa i presupposti dell’art. 21 nonies, compresi i vizi di illegittimità riscontrati. Altrimenti BETA è illegittimo. Ma va impugnato per farlo annullare!

  2. GAMMA è altra procedura, diversa e distinta da BETA e ben può prevedere criteri e requisiti diversi. Ovviamente deve essere ex se legittima, cioè fondata su oggettive motivazioni (se l’amministrazione ha detto che intende aumentare il numero dei partecipanti non può mettere requisiti stringenti, se i requisiti sono troppo limitativi potrebbe essere illegittimo). GAMMA non è illegittimo in riferimento a BETA ma potrebbe esserlo ex se, per vizi propri derivanti dal non rispetto del Codice. Per dimostrarlo occorre impugnare!

Se nessuno impugna GAMMA si consolida e diviene lex specialis “inoppugnabile”!