Variazioni bilancio competenza Consiglio o Giunta

La variazione di bilancio per contributo erariale vincolato alla realizzazione di un’opera da iscriversi nel risultato di amministrazione vincolato di chi è competenza? In una determina è della Giunta ma solo perché si tratta di esercizio provvisorio? Sono di competenza del consiglio le istituzioni di tipologie di entrata a destinazione vincolata…

Buon pomeriggio Cristina,
l’istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa è di competenza del Consiglio Comunale, che può deliberare le conseguenti variazioni di bilancio sino al 31/12 in deroga alla scadenza generale del 30/11 (articolo 175, comma 3 TUEL).

Le eventuali variazioni di bilancio che, in attesa dell’approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, possono essere effettuate solo dopo l’approvazione da parte della Giunta del prospetto aggiornato del risultato di amministrazioni presunto. Le variazioni consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa vincolate derivanti da stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario (articolo 187, comma 3-quinquies del Tuel).

Durante l’esercizio provvisorio, in caso di necessità e/o urgenza, è possibile adottare variazioni di bilancio, le quali dovranno essere effettuate sugli stanziamenti dell’ultimo bilancio di previsione approvato. Il comma 7 dell’articolo 163 del Tuel, consente le variazioni di bilancio nell’ipotesi di utilizzo delle quote accantonate e/o vincolate dell’avanzo di amministrazione, sia accertato che presunto, sulla base di una relazione documentata del responsabile competente, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l’ente (articolo 187, co. 3, del TUEL). La delibera di Giunta di variazione al bilancio in esercizio provvisorio deve essere corredata dal parere dell’organo di revisione contabile (articolo 175, comma 5-bis, lett. a) TUEL) . Nel caso in cui il rendiconto non risulti approvato, con tale delibera viene aggiornato il prospetto del risultato di amministrazione presunto (articolo 187, co. 3-quinquies TUEL).
Saluti e buono studio
Fiorenza

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