Varie su appalti

D.Lgs. 50/2016 – Codice dei contratti - Art. 59, comma 2, lettera b.

C’è una procedura aperta o ristretta, sono state presentate solo offerte irregolari o inammissibili. Le amministrazioni aggiudicatrici avviano un’ulteriore procedura( competitiva con negoziazione o dialogo competitivo) in cui invitano gli offerenti che “nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto.” Ma se hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali, perché sono state giudicate irregolari o inammissibili? Forse perché l’irregolarità o l’inammissibilità non hanno a che fare con la forma?

Altra domanda: sopra soglia comunitaria si intende maggiore o uguale a 5,35M per lavori, maggiore o uguale a 139k o 214k per servizi e forniture o semplicemente maggiore? E sopra soglia si applica solo la procedura aperta o le procedure ordinarie (quindi sia aperta che ristretta?)

Buongiorno,
per capire il significato di questo articolo, occorre soffermarsi sul significato dei termini "inammissibili ed irregolari, spiegazione che ritroviamo oltre che nell’articolo 59 anche nella Direttiva Europea 2014/24/UE.

La Direttiva ed il codice considerano irregolari le offerte che non sono conformi a quanto prescritto nei documenti di gara mentre inammissibili le offerte che non hanno la qualificazione necessaria e cui il prezzo supera l’importo a base di gara posto dall’amministrazione aggiudicatrice.
Segnalo inoltre che l’art.59 considera inammissibili(mentre la Direttiva irregolari) le offerte presentate in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando/avviso o che l’amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.

Quindi per rispondere al quesito, una domanda conforme non è automaticamente ammissibile se ad esempio l’offerta economica supera il valore a base d’asta. Fermo restando il possesso dei requisiti art.80.

In merito al secondo quesito, confermo la tua interpretazione(pari o superiore) mentre in merito alla procedure applicabili solitamente le due da te citate ma previa motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, anche procedura competitiva con negoziazione di cui agli articoli 61 e 62. La novità potrebbe essere rappresentata dalla procedura art.63 nel sopra soglia(ti rimando al link)
https://www.giurisprudenzappalti.it/approfondimenti/novita-per-procedura-negoziata-articolo-63-nel-sopra-soglia/

Vincenzo

Mille grazie, completo ed esaustivo

Un’altra domanda: nelle procedure ristrette, art. 61 comma 2, la domanda di partecipazione è la risposta all’invito a confermare interesse?

La domanda di partecipazione rappresenta la volontà di partecipare alla gara, a seguito della pubblicazione del bando. Solo successivamente, sulla base di quanto stabilito dal bando, la S.A. invierà lettera agli operatori economici individuati, quest’ultimi potranno presentare l’offerta tecnica ed economica. Questa bi-fase è tipica solo di questa procedura, nelle procedure aperte si presenta direttamente l’offerta tecnica ed economica senza domanda di partecipazione.

VIncenzo

Mi scusi se insisto, ma questo è un passaggio sulle procedure ristrette che non mi è chiaro:

la stazione appaltante/amministrazione aggiudicatrice pubblica un avviso di preinformazione utilizzato come un avviso di indizione di gara (art. 59 del 50/2016 comma 5) “L’anno prossimo farò una gara. Chi è interessato, chieda di essere invitato”. Gli operatori economici interessati si fanno avanti

• In un secondo momento, gli operatori economici sono invitati dalla la stazione appaltante/amministrazione aggiudicatrice a confermare il loro interesse.

• Invieranno allora domanda di partecipazione e le informazioni richieste dalla SA, a 30gg dalla data dell’invio dell’invito a manifestare interesse

• Tra tutti gli operatori economici che chiedono di partecipare, la SA ne invita X a presentare l’offerta. Gli X operatori sono scelti a seguito di una valutazione delle informazioni fornite

E’ corretto ciò che ho scritto?

Sono due momenti ed istituti differenti.

L’avviso di pre-informazione potrebbe essere considerato al pari di una manifestazione di interesse con l’obiettivo di conoscere gli OE eventualmente interessati, la S.A. dovrà tener conto dell’interesse e pertanto quando provvederà all’indizione della gara con procedura ristretta o procedura competitiva con negoziazione chiede conferma di partecipazione(art.59).

L’avviso cui sopra NON è obbligatorio, l’art.59 cita “possono” non devono quindi nel caso in cui la S.A. decidesse di NON adottare un avviso di pre informazione, si avvia la procedura ristretta o negoziata con competizione tenendo conto SOLO di quanto previsto negli artt. 61 e 62.

Vincenzo