Una autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande rilasciata nel 2002 tipo A intestata ad una società che non esiste più, è ancora valida?
grazie
Una autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande rilasciata nel 2002 tipo A intestata ad una società che non esiste più, è ancora valida?
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L’autorizzazione non è più valida ed è da ritenersi decaduta (o estinta) per motivi legati all’estinzione del titolare e all’interruzione prolungata dell’attività.
I profili giuridici principali da considerare per analizzare la situazione sono i seguenti:
1. Estinzione del soggetto titolare
Un’autorizzazione amministrativa per la somministrazione di alimenti e bevande rilasciata a una società (es. S.r.l., S.n.c.) è strettamente legata alla capacità giuridica del soggetto titolare. Se la società è stata cancellata dal Registro delle Imprese senza che sia stato formalizzato un atto di cessione o affitto d’azienda prima dell’estinzione, l’autorizzazione non ha più un titolare valido e non può rimanere sospesa “in limbo”.
2. Decadenza per sospensione/inattività prolungata
Ai sensi della normativa di settore (Legge n. 287/1991 e successivo D.Lgs. n. 59/2010, art. 64), il titolo abilitativo decade se l’attività viene sospesa per un periodo superiore a 12 mesi (o diverso termine previsto dal Regolamento comunale del SUAP competente). Essendo la società estinta nel corso degli anni, l’attività si intende necessariamente interrotta oltre i termini di legge, configurando la decadenza di diritto del titolo.
3. Impossibilità di subingresso tardivo
Il subingresso nell’autorizzazione (ad esempio tramite acquisto di ramo d’azienda o riattivazione) presuppone che l’azienda sia ancora esistente e l’autorizzazione sia in vigore. Non è possibile subentrare a favore di una società che si è formalmente estinta.
4. Evoluzione normativa (Superamento del “Tipo A”)
Nel 2002 le autorizzazioni erano divise per tipologia (la Tipo A riguardava gli esercizi di ristorazione con somministrazione). Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 59/2010 e delle successive semplificazioni (Decreto SCIA2 - D.Lgs. n. 222/2016), le vecchie tipologie A, B, C, D sono state assorbite da un’unica attività di somministrazione, oggi avviabile prevalentemente tramite SCIA (o autorizzazione nei centri storici/zone tutelate a contingentamento).
Cosa fare per avviare l’attività oggi
Per riaprire o avviare un esercizio nello stesso locale non è possibile rispolverare il titolo del 2002:
Occorre presentare una nuova SCIA di avvio attività (o richiesta di nuova autorizzazione se l’immobile si trova in una zona sottoposta a tutelamento/contingentamento commerciale dal Comune).
Il nuovo titolare o preposto deve possedere i requisiti professionali (es. titolo di studio idoneo, corso SAB o iscrizione REC/esperienza pregressa) e i requisiti morali previsti dall’art. 71 del D.Lgs. 59/2010.
I locali devono conformarsi alle attuali normative edilizie, urbanistiche, di destinazione d’uso e possedere la regolare notifica sanitaria (HACCP).