Veicolo senza assicurazione parcheggiato su terreno privato

Giorni fa abbiamo accertato la presenza di un veicolo, ancora in buono stato (mancano solo i fanali anteriori) parcheggiato, da diverso tempo, su un terreno privato, privo di assicurazione.

Non conosciamo il proprietario.

Cosa fare in questi casi per rimuovere detto veicolo dal terreno privato?

Personalmente credo che occorra innanzitutto:

  • contestare la violazione dell’art. 193 c.d.s.;
  • procedere quindi al sequestro di detto veicolo:
  • spedire comunicazione al Prefetto.

DOMANDE:

  • A CHI INTESTIAMO I VERBALI?
  • A CHI AFFIDARE LA CUSTODIA DEL VEICOLO?

Per essere sicuro di non commettere errori vorrei chiederle gentilmente di illustrarmi, anche in maniera succinta, la vera procedura da seguire.

Salve,
Posso chiedervi un risposta al mio quesito postato il 3 gennaio, avendo ancora la pratica aperta e da istruire? Vi chiedo umilmente scusa per questa richiesta di sollecito e intanto porgo cordiali saluti.

E’ impossibile che un ufficio di polizia locale non abbia mai accertato la sosta sulla pubblica via di un veicolo sprovvisto di copertura assicurativa…

Dopo le recenti modifiche introdotte dal D.L.vo 22 novembre 2023, n. 184, la stessa procedura dovrebbe applicarsi anche ai veicoli senza copertura assicurativa parcheggiati in area privata, con alcune deroghe:

  • i veicoli ritirati dalla circolazione (radiati per demolizione o esportati);
  • i veicoli il cui uso è vietato, in via temporanea o permanente, in base a una misura restrittiva adottata dall’autorità competente (ad esempio, il sequestro o il fermo amministrativo);
  • i veicoli che non sono idonei ad essere utilizzati perché privi di parti fondamentali (motore, pneumatici, trasmissione);
  • i veicoli la cui assicurazione sia stata volontariamente sospesa per effetto di una formale comunicazione all’impresa di assicurazione.

Sul punto, vedasi gli artt. 122 e 122-bis del Codice delle assicurazioni private - D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209, nella versione in vigore dal 28/12/2023. L’art. 122 contiene il rimando alle sanzioni da applicare.

Essendo una recentissima novità legislativa, ovviamente non mancano i dubbi e le diverse interpretazioni.

Carissimo Dottore,
Certo che ne abbiamo fatte, e anche tante, di contestazioni a veicoli privi di copertura assicurativa, ma con l’etrata in vigore delle ultime disposizioni mi sono sorti diversi dubbi ed è per questo che avevo chiesto il suo aiuto.
Per il caso in discussione, l’art. 112, comma 1 quater, secondo periodo, sanziona l’utilizzo di veicoli privi di assicurazione in zone il cui accesso è soggetto a retrizione con l’art. 193, commi 2 e 3 c.d.s.- questo esclude l’applicazione di tutte le altre disposizioni come, ad esempio, il sequestro cautelare ai sensi dell’art, 13, comma 3, della legge 689/81 (a proposito, perchè l’art. 13 e non l’art. 193?), e la confisca del veicolo in caso di un certificato di assicurazione falso o contraffatto, o in caso di mancata riattivazione della polizza e pagamento della sanzione.
Quindi in questo caso noi dovremmo contestare solo la violazione dell’art. 122 citato, senza verbale di sequestro.
Sul piano pratico però non ho le idee molto chiare e per questo le chiedo un chiarimento sulla giusta da seguire.
Per esempio:
a- se l’interessato non paga la sanzione entro 6o gg. come dobbiamo comportarci?
b-Sul verbale di contestazione dovremmo inserire l’ordine di rimozione del veicolo entro un certo n. di giorni? e se non ottempera a detta prescrizione?
c- il veicolo dovrà essere affidato in custodia all’interessato o non è previsto questo provveimento per il caso in parola?
d- sul verbale medesimo occorre specificare la procedura per riavere la disponibilità del veicolo? ( questo di solito lo facevamo sul verbale di sequestro,che adeso non è più previsto).
e-la patente e il libretto di circolazione vanno ritirati?
La ringrazio di cuore se vorrà darmi un aiuto a chiarire questi dubbi e intanto le invio cari saluti.

Come dicevo, è una recentissima novità legislativa, non mancano i dubbi e le diverse interpretazioni. Ci vorrà qualche tempo, o forse una circolare esplicativa, perché si formi una minima giurisprudenza e si chiariscano le modalità operative.

Personalmente, ritengo che forse l’aspetto più dubbio sia il senso della locuzione “dal terreno su cui è utilizzato” inserita nel comma 1-bis dell’art. 122 del D.L.vo 209/2005, laddove si intenderebbe estendere l’obbligo di copertura assicurativa (e la conseguente sanzione in caso di violazione) anche ai veicoli in aree private: un box o un’autorimessa sono “un terreno”? un veicolo sempre fermo è “utilizzato”?

Per venire alle tue domande: queste, per quello che valgono, sono le mie opinioni:

Come per le normali sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada.

Non sono previsti ordini di rimozione e/o prescrizioni.

Non è previsto.

Non è previsto.

Non è previsto.