Buonasera Dott. Chiarelli,
si è presentato un utente chiedendo informazioni per l’apertura di una rivendita di animali esotici da svolgere nel nostro Comune, in un fondo già destinato a negozio.
La vendita che intenderebbero fare è relativa sia agli animali (prevalentemente rettili) che al cibo a loro destinato ed al materiale per il mantenimento delle teche.
Alcuni SUAP della Toscana rimandano al rilascio di una vera e propria autorizzazione, in altri casi ho intercettato procedimenti soggetti a SCIA per commercio al dettaglio non alimentare.
Vorrei capirne di più al fine di indirizzare correttamente l’utente.
Grazie infinite per la collaborazione.

Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:
La questione dell’apertura di una rivendita di animali esotici, che comprende la vendita degli animali stessi, del cibo a loro destinato e del materiale per il mantenimento delle teche, richiede un’analisi attenta delle normative vigenti, che possono variare a seconda della regione e del tipo di attività.
Teoria Generale del Diritto e Normative
In generale, l’apertura di un’attività commerciale che prevede la vendita di animali vivi, in particolare animali esotici, può essere soggetta a specifiche autorizzazioni e requisiti normativi, che possono includere:
- Normative sanitarie e di benessere animale: La vendita di animali esotici è regolamentata da normative specifiche che mirano a garantire il benessere degli animali e la prevenzione di malattie. Questo può includere il rispetto del Regolamento CE n. 338/97 sulla protezione di specie della fauna e flora selvatiche mediante il controllo del loro commercio.
- Autorizzazioni amministrative: A seconda della legislazione locale, può essere necessaria un’autorizzazione specifica o una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per l’apertura di un negozio che vende animali esotici.
- Normative locali e regionali: Le regioni e i comuni possono avere normative specifiche che regolamentano l’apertura e la gestione di attività commerciali che includono la vendita di animali.
Esempi Concreti
- In alcuni comuni, potrebbe essere richiesta una SCIA per il commercio al dettaglio non alimentare, che include la vendita di animali esotici e relativi prodotti.
- In altri casi, potrebbe essere necessaria un’autorizzazione specifica che consideri aspetti legati al benessere animale e alla tutela della salute pubblica.
Conclusione
Per indirizzare correttamente l’utente, è fondamentale verificare la normativa specifica applicabile nel vostro comune e nella regione Toscana. Consiglio di consultare le disposizioni regionali e comunali vigenti, oltre a verificare eventuali requisiti sanitari e di benessere animale specifici per la vendita di animali esotici. Potrebbe essere utile anche un confronto con l’ufficio SUAP locale per chiarire la procedura più adeguata (SCIA o autorizzazione specifica).
Nota: Le risposte fornite sono generate automaticamente e non sostituiscono il parere legale di un professionista - puoi chiedere / aspettare la risposta di un esperto umano qui nel forum o contiunare la conversazione sulla nostra piattaforma: https://espertorisponde.omniavis.it/ . Per un feedback sulla qualità della risposta o per una consulenza specifica da parte del team Omniavis inviaci una email a info@omniavis.it
Bibliografia e Link Utili:
- Regolamento CE n. 338/97: EUR-Lex
- Guida generale sulle SCIA: Ministero dello Sviluppo Economico
La soluzione della SCIA sia amministrativa che sanitaria è sostenibile anche se la tesi prevalente è quella analizzata qui di seguito
L’apertura di un negozio di animali esotici è una pratica che si colloca all’intersezione tra la normativa sul commercio al dettaglio e quella, molto più rigorosa, della tutela del benessere animale e della sanità pubblica.
In Toscana, la confusione tra SCIA e Autorizzazione nasce dal fatto che convivono due regimi diversi: uno amministrativo-commerciale e uno sanitario-specifico.
Ecco una sintesi del percorso procedurale corretto per indirizzare l’utente.
1. Il Profilo Commerciale: La SCIA
Per quanto riguarda l’aspetto puramente commerciale (vendita al dettaglio in sede fissa), l’attività segue la disciplina della LR 62/2018 (Codice del Commercio).
- Procedura: Trattandosi di un fondo già destinato a negozio (categoria catastale C/1), l’utente dovrà presentare una SCIA per vicinato (commercio al dettaglio non alimentare).
- Cibo per animali: Anche la vendita di mangimi ricade generalmente nel settore non alimentare, ma richiede l’invio di una notifica specifica ai fini della registrazione dell’operatore nel settore dei mangimi (Reg. CE 183/2005).
2. Il Profilo Sanitario e di Benessere: L’Autorizzazione
Qui risiede il motivo per cui molti SUAP richiedono un’autorizzazione. La vendita di animali (vivi) non è una semplice attività merceologica.
Il Nulla Osta/Autorizzazione Veterinaria
Ai sensi del Regolamento di Polizia Veterinaria (DPR 320/54) e delle integrazioni regionali toscane, l’apertura di negozi di vendita di animali è soggetta a:
- Autorizzazione Sanitaria: Rilasciata dal Comune previo parere favorevole dell’Azienda USL competente (Servizi Veterinari).
- Requisiti dei locali: Devono rispettare parametri precisi su aerazione, illuminazione, superfici lavabili e spazi minimi per le teche, come previsto dal Regolamento Comunale per il Benessere Animale (se presente) o dalle linee guida regionali.
La Specificità degli Animali Esotici (CITES)
Poiché l’utente intende vendere prevalentemente rettili, entra in gioco la normativa CITES (Convenzione di Washington).
- Registro di detenzione: Il commerciante deve tenere registri rigorosi per gli animali inclusi nelle appendici CITES.
- Certificazioni: Ogni esemplare deve essere accompagnato dalla documentazione che ne attesti la legale provenienza.
3. Sintesi degli Adempimenti
| Ambito | Tipologia Atto | Destinatario |
|---|---|---|
| Commerciale | SCIA Unica (Vicinato) | Comune / SUAP |
| Sanitario | Istanza di Autorizzazione / Parere | ASL (Servizio Veterinario) |
| Mangimi | Notifica Sanitaria (Reg. 183/2005) | ASL |
| Specie Protette | Registro CITES / Denunce | Carabinieri Forestali |
4. Consigli Operativi per il tuo SUAP
Per gestire correttamente la pratica, ti suggerisco di impostare il procedimento come SCIA Condizionata:
- L’utente presenta la SCIA per l’attività commerciale.
- Contestualmente, deve presentare l’Istanza di Autorizzazione Sanitaria (corredata da planimetrie e relazione tecnica sulle specie trattate e sulle tipologie di teche).
- L’attività di vendita degli animali non può iniziare finché non viene rilasciato l’atto di autorizzazione sanitaria dopo il sopralluogo della ASL.
Nota Bene: Verifica se il tuo Comune ha adottato un Regolamento locale per la tutela degli animali. Spesso contengono norme specifiche sulle dimensioni minime dei terrari e sui divieti di vendita per alcune specie pericolose (ai sensi del DM 19/04/1996).