Abbiamo avuto notizia che il titolare di una ditta, esercente (in forza di SCIA presentata 6 anni fa) attività di vendita al domicilio del consumatore, ha subito una condanna definitiva per rapina. Stavamo pensando di avviare un procedimento teso alla pronuncia della perdita di efficacia della SCIA e alla conseguente disposizione di divieto di prosecuzione dell’attività, ma in base a quali norme?
Il D.lgs 114/1998 è abbastanza chiaro all’art. 22, comma 4, let c), e 5, let b), rispettivamente per le grandi e medie strutture di vendita e gli esercizi di vicinato, ma nulla dice per le forme speciali di vendita.
E’ sufficiente, per procedere, il disposto dell’art. 19, comma 3 del D.Lgs 114/1998 e dell’art. 71 del D.lgs 59/2010?
Bisognerebbe vedere la legge regionale sul commercio. In ogni caso, si può agire ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. n. 59/2010. I requisiti necessari all’esercizio delle attività commerciali al dettaglio sono quelli dell’art. 71. In assenza di quelli, l’autorità amministrativa competente, il comune per il tramite del SUAP, emetterà un divieto di esercizio. La legge regionale detterà le eventuali sanzioni amministrative. In aassenza di legge regionale, è difficile ricostruire un quadro sanzionatorio certo.