Vendita al domicilio del consumatore. Sospensione attività

Chi esercita la vendita al domicilio del consumatore deve comunicare la sospensione della stessa ?
Premesso che nella legge regionale in materia non trovo nulla al riguardo, non mi pare che tale fattispecie sia disciplinata né nel D.Lgs 114/1998, né nel D.Lgs 222/2016.
Con riferimento poi al solo D.Lgs 114/1998, non mi pare che la mancata comunicazione di sospensione dell’attività sia sanzionabile ai sensi dell’art. 22. Ringrazio in anticipo per le risposte