Buongiorno,
si chiede un confronto in riferimento ai limiti orari relativi alla vendita di bevande alcoliche tramite distributori automatici nel territorio della Regione Sardegna.
Un’utente, già titolare di un esercizio di vicinato (bar), ha manifestato l’intenzione di installare in un locale adiacente dei distributori automatici che prevedono anche la vendita di alcolici. Lo stesso utente riferisce che il proprio consulente avrebbe indicato la necessità di ottenere dal Comune un’apposita attestazione autorizzativa che consenta la vendita di alcolici fino alle ore 2:00, condizione che sarebbe necessaria per l’installazione dei distributori.
A tal riguardo, si richiama la normativa nazionale vigente, ed in particolare l’art. 6 del D.L. 117/2007, che dispone quanto segue:
- comma 2-bis «I titolari e i gestori degli esercizi di vicinato (…) devono interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle ore 6, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.»
- comma 2-ter «I divieti di cui ai commi 2 e 2-bis non si applicano alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche effettuate nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio e nella notte tra il 15 e il 16 agosto.»
Trattandosi di disposizione normativa nazionale, essa prevale sulle eventuali discipline comunali. Pertanto, un’eventuale ordinanza sindacale può introdurre misure più restrittive, ma non può estendere gli orari di vendita oltre i limiti stabiliti dalla legge statale, in conformità al principio di gerarchia delle fonti. Dunque, ne consegue che il Comune non può rilasciare un provvedimento volto a consentire la vendita di bevande alcoliche tramite distributori automatici fino alle ore 2:00, laddove la normativa vigente fissa il limite alle ore 24:00.
Si chiede cortesemente conferma che l’interpretazione sopra esposta sia corretta e se vi siano eventuali ulteriori elementi normativi da considerare, posto che le indicazioni riferite dal consulente dell’utente non sembrano trovare riscontro nella disciplina vigente.
