Vendita Alcolici distributori automatici

Buongiorno,
si chiede un confronto in riferimento ai limiti orari relativi alla vendita di bevande alcoliche tramite distributori automatici nel territorio della Regione Sardegna.

Un’utente, già titolare di un esercizio di vicinato (bar), ha manifestato l’intenzione di installare in un locale adiacente dei distributori automatici che prevedono anche la vendita di alcolici. Lo stesso utente riferisce che il proprio consulente avrebbe indicato la necessità di ottenere dal Comune un’apposita attestazione autorizzativa che consenta la vendita di alcolici fino alle ore 2:00, condizione che sarebbe necessaria per l’installazione dei distributori.

A tal riguardo, si richiama la normativa nazionale vigente, ed in particolare l’art. 6 del D.L. 117/2007, che dispone quanto segue:

  • comma 2-bis «I titolari e i gestori degli esercizi di vicinato (…) devono interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle ore 6, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.»
  • comma 2-ter «I divieti di cui ai commi 2 e 2-bis non si applicano alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche effettuate nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio e nella notte tra il 15 e il 16 agosto.»

Trattandosi di disposizione normativa nazionale, essa prevale sulle eventuali discipline comunali. Pertanto, un’eventuale ordinanza sindacale può introdurre misure più restrittive, ma non può estendere gli orari di vendita oltre i limiti stabiliti dalla legge statale, in conformità al principio di gerarchia delle fonti. Dunque, ne consegue che il Comune non può rilasciare un provvedimento volto a consentire la vendita di bevande alcoliche tramite distributori automatici fino alle ore 2:00, laddove la normativa vigente fissa il limite alle ore 24:00.

Si chiede cortesemente conferma che l’interpretazione sopra esposta sia corretta e se vi siano eventuali ulteriori elementi normativi da considerare, posto che le indicazioni riferite dal consulente dell’utente non sembrano trovare riscontro nella disciplina vigente.

Vendita di Alcolici tramite Distributori Automatici: Normative e Controlli

CONTENUTO

La vendita di alcolici tramite distributori automatici in Italia è un tema di crescente rilevanza, soprattutto per quanto riguarda la protezione dei minori. La Legge 206/2023 ha introdotto misure più severe per garantire che l’accesso a tali bevande sia controllato e regolamentato. A partire da gennaio 2024, sono stati effettuati 17.651 interventi da parte delle autorità competenti, con il sequestro di oltre 1,5 miliardi di prodotti e 7.798 denunce, evidenziando l’impegno nel contrastare la vendita illegale di alcolici ai minori.

I distributori automatici sono obbligati a implementare sistemi di verifica dell’età, che possono includere l’uso della tessera sanitaria o di un documento d’identità valido. Tuttavia, un’indagine condotta dal Moige ha rivelato che il 60% dei rivenditori non effettua controlli adeguati sull’età degli acquirenti. Questo dato è preoccupante, poiché i minori riescono spesso ad aggirare i controlli utilizzando tessere di amici più grandi (52%) o familiari (38%).

In aggiunta alle normative nazionali, molte amministrazioni comunali hanno adottato ordinanze specifiche per limitare la vendita di alcolici. Ad esempio, ad Avezzano, è stato vietato, dal 8 dicembre 2025 al 7 gennaio 2026, la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche dalle 21 alle 6 del mattino, includendo anche i distributori automatici situati nel centro cittadino. Le sanzioni per il mancato rispetto di tali ordinanze possono variare da 500 a 5.000 euro.

CONCLUSIONI

La regolamentazione della vendita di alcolici tramite distributori automatici è fondamentale per la tutela dei minori e per garantire un consumo responsabile. È essenziale che i rivenditori rispettino le normative vigenti e implementino sistemi di controllo efficaci per prevenire l’accesso degli underage a bevande alcoliche.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

Per i dipendenti pubblici e i concorsisti, è cruciale comprendere le normative relative alla vendita di alcolici, poiché queste influenzano le politiche di salute pubblica e la sicurezza dei cittadini. La conoscenza delle leggi e delle ordinanze locali è fondamentale per garantire il rispetto delle normative e per contribuire a un ambiente più sicuro, soprattutto per i giovani.

PAROLE CHIAVE

Vendita alcolici, distributori automatici, Legge 206/2023, controlli età, minori, ordinanze comunali, sicurezza pubblica.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  1. Legge 206/2023 - Norme per la tutela dei minori nella vendita di alcolici.
  2. Ordinanza del Comune di Avezzano - Divieto di vendita di alcolici dalle 21 alle 6.
  3. Indagine Moige - Verifica dell’età nella vendita di alcolici.

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Occorre innanzitutto evitare un equivoco di base: una cosa sono gli esercizi di vicinato (commercio al dettaglio), un’altra i bar e simili pubblici esercizi (somministrazione di alimenti e bevande). Per le due diverse attività sono differenti anche i divieti di somministrazione e vendita di bevande alcoliche.

Come premessa del tuo quesito, parli di un’utente “già titolare di un esercizio di vicinato (bar)” e la cosa è scorretta.

Di conseguenza: l’installazione di distributori automatici nel locale adiacente come deve essere intesa? Come un ampliamento di un esercizio di somministrazione (bar) già esistente?
Oppure: il locale adiacente, attrezzato ad uso esclusivo di distributori automatici di alimenti e bevande, deve essere qualificato come un autonomo esercizio di vicinato?

Sulla base del tuo chiarimento, possiamo argomentare una risposta più corretta.

Non ha ancora presentato pratica SUAPE, quindi non abbiamo dettagli precisi.
Sappiamo che è un bar già presente nel centro urbano, deve cambiare locale ed ampliarsi. Vorrebbe mettere i distributori automatici in una pertinenza adiacente al nuovo bar, ma associato al bar non come attività indipendente. Non abbiamo altre informazioni al momento.

Converrai che senza dettagli più precisi, che sono determinanti, è praticamente impossibile esprimere un parere (a meno di non voler fare una lezione completa sulla normativa generale in materia di vendita/somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche).

Tieni presente che:

  • per i pubblici esercizi valgono i divieti previsti dal comma 2 dell’art. 6 del D.L. 117/2007 (e non quelli del comma 2-bis);
  • per i distributori automatici installati su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze dei pubblici esercizi valgono i divieti di cui all’art. 14-bis della legge 125/2001 (dalle ore 24 alle ore 7).

Questo per quanto riguarda le norme statali. Non conosco nel dettaglio la disciplina regionale della Sardegna.

Stiamo cercando di raccogliere informazioni preliminari da fornire all’utente prima di procedere con una pratica Suape più strutturata, secondo anche il principio del supporto all’utenza che i Comuni, soprattutto i più piccoli, offrono.

Precisiamo maggiormente le informazioni.
Il bar può fornire alcolici dalle 03:00 alle 6:00. L’utente si è recato da noi per gli orari relativi ai distributori automatici che installerà in spazi di proprietà del bar. I distributori automatici sono funzionanti anche se il bar è chiuso. Da normativa nazionale i distributori automatici chiudono alle 24:00 e riaprono alle 07:00. A nostro avviso si configurano come distributori automatici dalle informazioni fornite.

Quindi, tornando alla domanda principale e l’ipotesi “Un’eventuale ordinanza sindacale può introdurre misure più restrittive, ma non può estendere gli orari di vendita oltre i limiti stabiliti dalla legge statale, in conformità al principio di gerarchia delle fonti. Dunque, ne consegue che il Comune non può rilasciare un provvedimento volto a consentire la vendita di bevande alcoliche tramite distributori automatici fino alle ore 2:00, laddove la normativa vigente fissa il limite alle ore 24:00.”
Non è possibile, giusto?

La disciplina sarda non ha specifiche a riguardo, si basa sulla nazionale.

Il bar NON può vendere/somministrare alcolici dalle ore 3 alle ore 6 (tranne nelle due notti previste dalla norma), salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.

Quindi il soggetto intende avviare un nuovo esercizio di vicinato (locale adibito esclusivamente alla vendita di alimenti e bevande tramite distributori automatici), autonomo rispetto al bar.
Gli esercizi di vicinato strutturati con distributori automatici non possono vendere bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle ore 06, ad eccezione delle occasioni previste dalla norma (art. 6, commi 2-bis e 2-ter D.L. 117/2007).
Per distributori automatici installati su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze dei pubblici esercizi valgono i divieti di cui all’art. 14-bis della legge 125/2001 (dalle ore 24 alle ore 7).

Giusto.

[quote=“MarcoC90, post:7, topic:52207, full:true”]

Il bar NON può vendere/somministrare alcolici dalle ore 3 alle ore 6 (tranne nelle due notti previste dalla norma), salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.
È stato un typo. Ci scusiamo per la svista.

Grazie per il confronto!

Quella del “mulo” maggiorenne che acquista alcolici per conto di minori e’ una delle lacune della vigente normativa (sparsa tra tulps, cp e leggi speciali).