Vendita all' ingrosso di funghi congelati

Buonasera. Vi risulta che per la vendita di funghi congelati all’ingrosso, oltre alla notifica sanitaria, deve essere ottenuta un’autorizzazione Comunale?
Nella normativa nazionale e in quella della LR 16/99, per questa fattispecie non ho trovato riferimenti. Grazie.

Il mero commercio all’ingrosso (acquisto del prodotto e rivendita tal quale) di funghi congelati (per i quali a monte è stato autorizzato il produttore) è soggetta al D.Lgs. 114/98 e norme regionali.

Il D.P.R. 14/07/1995, n. 376 “Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati” all’art. 2 “Vendita di funghi freschi spontanei” c. 1 dispone che La vendita dei funghi freschi spontanei è soggetta ad autorizzazione comunale.
Il successivo c. 4 prevede anche la notifica sanitaria (Per l’esercizio dell’attività di vendita, lavorazione, conservazione e confezionamento delle diverse specie di funghi, è richiesta l’autorizzazione sanitaria prevista dalle norme vigenti).

L’immissione in commercio dei funghi epigei (di superfice) spontanei è soggetta a condizioni diverse a seconda se si tratti di funghi freschi, secchi e altrimenti conservati (congelati, surgelati, preparati sott’olio, sott’aceto, in salamoia) ed è descritta dal DPR 376/1995. In generale per l’esercizio dell’attività di vendita, lavorazione, conservazione e confezionamento dei funghi è richiesta l’autorizzazione sanitaria prevista dalle norme generali vigenti.
Vedi QUI

Inoltre in base all’art. 2 c. 2 della Legge 23 agosto 1993, n. 352 “Le regioni disciplinano con proprie norme le modalità di autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei…
La regione Lombardia con la Legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 si è infatti limitata a disciplinare la raccolta.

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