Buongiorno, a seguito di ricezione da parte dello scrivente Suap della SCIA in oggetto, ci si è posti il quesito sulla tipologia amministrativa della pratica in essere: trattasi di SCIA o di Autorizzazione?
Da una ricerca in rete emergono due distinte linee interpretative:
- rilascio, a seguito di domanda da presentare tramite specifici moduli comunali, di Autorizzazione, che essendo necessariamente legata alla licenza di commercio itinerante, si presuppone abbia valore nazionale;
- presa d’atto della SCIA, che in alcuni casi si ritiene debba essere presentata in ogni comune dove l’esercente pratichi tale commercio;
- si aggiunge inoltre che anche il portale impresainungiorno.gov.it prevede la SCIA per l’avvio, ma prevede anche la richiesta di Rinnovo dell’Autorizzazione;
La norma di riferimento è l’art. 37 del TULPS, il quale sancisce che “… è permessa la vendita ambulante degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, con licenza del Questore” precisando che " il rilascio della licenza di vendita ambulante degli strumenti da punta e da taglio è ora di competenza dei comuni, ex art. 163, d.lg. 31 marzo 1998, n. 112".
Alla luce di quanto riportato si chiede Vostro parere in merito su quale debba essere la corretta procedura da attuare.
Ringraziando anticipatamente per la collaborazione, si attende cortese riscontro.