Vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio

Buongiorno, a seguito di ricezione da parte dello scrivente Suap della SCIA in oggetto, ci si è posti il quesito sulla tipologia amministrativa della pratica in essere: trattasi di SCIA o di Autorizzazione?
Da una ricerca in rete emergono due distinte linee interpretative:

  • rilascio, a seguito di domanda da presentare tramite specifici moduli comunali, di Autorizzazione, che essendo necessariamente legata alla licenza di commercio itinerante, si presuppone abbia valore nazionale;
  • presa d’atto della SCIA, che in alcuni casi si ritiene debba essere presentata in ogni comune dove l’esercente pratichi tale commercio;
  • si aggiunge inoltre che anche il portale impresainungiorno.gov.it prevede la SCIA per l’avvio, ma prevede anche la richiesta di Rinnovo dell’Autorizzazione;

La norma di riferimento è l’art. 37 del TULPS, il quale sancisce che “… è permessa la vendita ambulante degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, con licenza del Questore” precisando che " il rilascio della licenza di vendita ambulante degli strumenti da punta e da taglio è ora di competenza dei comuni, ex art. 163, d.lg. 31 marzo 1998, n. 112".

Alla luce di quanto riportato si chiede Vostro parere in merito su quale debba essere la corretta procedura da attuare.
Ringraziando anticipatamente per la collaborazione, si attende cortese riscontro.

Colgo l’occasione per fare il punto così riuso il post.

Ricapitolando, ai sensi dell’art. 37 TULPS, “è vietato esercitare la vendita ambulante delle armi. È permessa la vendita ambulante degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, con licenza del questore”. Sul concetto di armi puoi vedere anche l’art. 30 TULPS e l’art. 45 del Reg. TULPS.

Sugli strumenti da punta e da taglio puoi vedere l’art. 80 del Reg. TULPS (RD 635/1940):

Sono fra gli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, che non possono portarsi senza giustificato motivo a norma dell’art. 42 della legge: i coltelli e le forbici con lama eccedente in lunghezza i quattro centimetri; le roncole, i ronchetti, i rasoi, i punteruoli, le lesine, le scuri, i potaioli, le falci, i falcetti, gli scalpelli, i compassi, i chiodi e, in genere, gli strumenti da punta e da taglio indicati nel secondo comma dell’articolo 45 del presente regolamento. Non sono, tuttavia, da comprendersi fra detti strumenti:

a) i coltelli acuminati o con apice tagliente, la cui lama, pur eccedendo i quattro centimetri di lunghezza, non superi i centimetri sei, purché il manico non ecceda in lunghezza centimetri otto e, in spessore, millimetri nove per una sola lama e millimetri tre in più per ogni lama affiancata;

b) i coltelli o le forbici non acuminati o con apice non tagliente, la cui lama, pur eccedendo i quattro centimetri, non superi i dieci centimetri di lunghezza.

Quindi, se il soggetto si limitasse a vendere ciò che è indicato alle lettere a) e b), non accorerebbe abilitazione TULPS.

Vedi anche l’art. 56 dello stesso Reg. TULPS

Chi è autorizzato alla vendita ambulante degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, a termine dell’art. 37 della legge, è tenuto a far vidimare la licenza dai Questori delle Provincie che intende percorrere, col pagamento delle tasse di bollo eventualmente previste per tali vidimazioni dalle leggi finanziarie.

A parere mio, data la competenza comunale, questo articolo non è più applicabile. Al limite, occorrerebbe la vidimazione dei comuni.

Come hai indicato nella mail il d.lgs. n. 112/1998 ha disposto (con l’art. 163, comma 2, lettera a) che sono trasferiti ai comuni le seguenti funzioni e compiti amministrativi: a) il rilascio della licenza di vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio, di cui all’articolo 37 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773".

Data la competenza comunale, si tratta di procedura afferente alla “polizia amministrativa” essendo uscita dall’alveo della “pubblica sicurezza” in senso stretto (riservata alle PA statali). Detto questo, si può (direi, si deve) applicare la SCIA ai sensi dell’art. 19 della legge 241/90 dato che, alla fine, si tratta solo di una dichiarazione di conoscenza verso la PA competente (tizio vende ciò che indicato all’art. 80 citato e non vende armi) e della autocertificazione dei requisiti morali TULPS (art. 11 TULPS). Si tratta di un’abilitazione di polizia amministrativa che si somma a quella per il commercio in base alla legge regionale.

Da sottolineare, però, che tale SCIA avrebbe validità triennale ai sensi dell’art. 13 TULPS dato che l’art. 37 non è presente fra quelli che le modifiche del 2001 hanno indicato come abilitazioni permanenti (vedi art. 11 del Reg. TULPS). Credo che nessuno applichi la validità triennale ma tant’è.

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