Vendita animali d'affezione su aree pubbliche

La legge regionale Lazio 22/2019 stabilisce il divieto del commercio degli animali d’affezione su aree pubbliche (art. 86 comma 3). Ma cosa si intende esattamente per animali d’affezione? Solo cani e gatti? I commercianti su aree pubbliche, naturalmente, non vendono cani e gatti ma tutti gli altri animali che solitamente sono: uccelli, furetti, pesci, criceti, conigli, ecc. E’ legale la vendita di questi tipi di animali? C’è una norma che stabilisce esattamente quali siano gli animali d’affezione?

Quella della regione Lazio è una disposizione che, inevitabilmente, lascia dei margini interpretativi. Buoni intenti teorici ma lascia a desiderare sul piano pratico-attuativo. Si può citare il DPCM 28/02/2003

Vedi: https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/documentazione/EST_VET_DPCM_28_02_2013.pdf

Qua trovi la seguente definizione «animale da compagnia»: ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall’uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all’uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, e impiegati nella pubblicità. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia;

Tutto deriva dalla Convenzione Europea:
https://rm.coe.int/168007a6a5


Quindi, come al solito, va usato buon senso e ragionevolezza altrimenti non ne esci. Diciamo che la cultura popolare vuole che i cani e gatti siano sicuramente animali che uno acquista per compagnia. Per gli altri la cosa è relativa. Forse il Comune si potrebbe avventurare in una disciplina regolamentare dicendo che si possono vendere solo animali di bassa corte ai fini agricoli ma sarebbe di dubbia legittimità.