Certo, la notifica sanitaria la davo per assodata. Parlavamo di procedura per media struttura. La notifica sanitaria è sempre richiesta ogni volta che si vendono alimenti, anche i più irrilevanti come in questo caso.
Sui requisiti professionali potresti riflettere se applicare l’art. 40, comma 6 della LR 22/21 (che riguarda le edicole). A parere mio, essendo una deroga, va interpretata in modo tassativo: i requisiti non si applicano solamente per quei prodotti lì (anche volendo estenderne la ratio fuori dell’edicola)
Quando dici che “non stratta dell’avvio del commercio di beni alimentari” voglio sottolineare che anche di fronte ad eventuali previsioni urbanistiche che vieterebbero la grande distribuzione alimentare in quel luogo, queste potrebbero essere bypassate data l’irrilevanza della fattispecie