Vendita cialde in Msv non alimentare

Una azienda italiana che opera come catena di elettronica di consumo ed elettrodomestici e che nel mio comune (regione Marche) ha già aperto una Msv non alimentare, ora vorrebbe vendere capsule e cialde per il caffè.

È possibile?

grazie per la disponibilità e il supporto.

La legge regionale delle Marche prevede il regime atutorzzatorio anche per la mera variazione del settore merceologico. Vedi art. 25 della LR 22/21
Detto questo, il procedimento è demandato all’amministrazione comunale. Quindi, di fronte ad un’ipotesi minima del genere, anche se si tratta procedimento autorizzatorio, il servizio competente può eseguire un’istruttoria veloce senza procedere a verifiche urbanistico - discrezionali. Semplice verifica dei requisiti professionali dando atto che non stratta dell’avvio del commercio di beni alimentari di consumo tale da far diventare l’esercizio un supermercato.

La nuova autorizzaizone sarà come la precedente eccetto che per la nuova indicazione della superficie di vendita. Quella del settore non alimenatre sarà ridotta e sarà aggiunta quella del settore alimentare

Grazie per il riscontro.
E’ sufficiente una presa d’atto o è necessario rilasciare una nuova autorizzazione?

Si tratta di autorizzazione. Come detto, sarà un procedimento snello e semplice ma la legge indica esclicitamente l’autorizzazione quindi un vero e prorio provvedimento in bollo che segua ad una domanda in bollo

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@mario.maccantelli la vendita di cialde/capsule da caffè rientra nel settore merceologico alimentare e quindi servirà anche Nia sanitaria ed eventuale preposto. Giusto?

che cosa intendi quando scrivi “dando atto che non stratta dell’avvio del commercio di beni alimentari di consumo tale da far diventare l’esercizio un supermercato”?

Certo, la notifica sanitaria la davo per assodata. Parlavamo di procedura per media struttura. La notifica sanitaria è sempre richiesta ogni volta che si vendono alimenti, anche i più irrilevanti come in questo caso.

Sui requisiti professionali potresti riflettere se applicare l’art. 40, comma 6 della LR 22/21 (che riguarda le edicole). A parere mio, essendo una deroga, va interpretata in modo tassativo: i requisiti non si applicano solamente per quei prodotti lì (anche volendo estenderne la ratio fuori dell’edicola)

Quando dici che “non stratta dell’avvio del commercio di beni alimentari” voglio sottolineare che anche di fronte ad eventuali previsioni urbanistiche che vieterebbero la grande distribuzione alimentare in quel luogo, queste potrebbero essere bypassate data l’irrilevanza della fattispecie

Ti ringrazio molto.
Se ho capito bene quindi estenderesti l’ applicazione del comma 6 art 40, e quindi l’ assenza dei requisiti professionali in caso di vendita di pastigliaggi confezionati ,anche per il caso specifico che ho sottoposto?

No dicevo il contrario. I requiisti non si applicano solo ai casi espressamente previsti. Nel tuo caso si tratta di altri prodotti. Guarda la definizione di pastigliaggi contenuta nella LR

Giusto! art 39: si intende per pastigliaggi, i prodotti da banco preconfezionati alla produzione da vendere nella stessa confezione originaria, costituiti generalmente da caramelle, confetti, cioccolatini, gomme da masticare, patatine, snack e simili.

Le cialde/capsule non rientrano pertanto si applicano i requisiti professionali.

unico dubbio se possono rientrare nei “simili”.