Vendita di alcolici su aree pubbliche da parte degli ambulanti

Buongiorno, chiedo collaborazione per una normativa che non riesco a decifrare.
Durante una fiera gli ambulanti possono vendere bevande alcoliche?
L’art. 14 bis della Legge n.125/2001 non si applica per la vendita e la somministrazione di alcolici,
effettuate in occasione di fiere, sagre, mercati o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali, previamente autorizzate.
In merito alla vendita e somministrazione su aree pubbliche bisogna applicare però anche l’art. 87 del T.U.L.P.S. che vieta la vendita ambulante di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione.
Come ci si deve comportare
Possono vendere birra alla spina ? possono preparare cocktai usando bevande alcoliche? possono farlo ma solo sino alle 24:00 e dopo le 07:00? quali bevande alcoliche possono vendere ed in che forma?
Grazie mille per i chiarimenti e la semplificazione della materia.
Buon lavoro.

Le norme in materia di somministrazione e vendita di bevande alcoliche si sono succedute nel tempo e quasi mai la norma più recente ha espressamente indicato che si intendeva modificare o abrogare la norma precedente…

Tanto per aumentare la confusione, all’art. 87 del TULPS – formalmente mai abrogato – si dovrebbe aggiungere anche l’art. 30, comma 5, del D.L.vo 114/98: «Resta salvo il divieto di vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all’articolo 176, comma 1, del regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (…)». Teoricamente, dunque, sulle aree pubbliche dovrebbe essere consentita solo la vendita al minuto di bevande alcoliche in recipienti chiusi secondo le consuetudini commerciali, e da trasportarsi fuori del locale di vendita, purché la quantità contenuta nei singoli recipienti non sia inferiore a litri 0,200 per le bevande superalcoliche ed a litri 0,33 per le altre.

In pratica, però, la legge 125/2001 si intitola *“Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati” ed è molto più recente di tutte le altre norme citate. In tal senso, avrebbe un carattere di “specialità” che è difficile ignorare quando si deve valutate il caso concreto.

Per cui la mia opinione è questa: sì, devono ritenersi ora consentite la vendita e la somministrazione di alcolici effettuate su spazi o aree pubblici in occasione di fiere, sagre, mercati o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali, previamente autorizzate. Questo ovviamente anche al di fuori del periodo dalle ore 24 alle ore 7, con unica esclusione per quanto riguarda il divieto generale previsto dall’art. 6 del D.L. 117/2007 (interruzione di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3 e per le tre ore successive, tranne per Capodanno, Ferragosto e altri eventi disposti dal questore).