Buongiorno, è ancora vigente l’art. 30 comma 5 del d.lgs 114/98 in merito al divieto di commercio di armi in forma ambulante? Sono da ricomprendere anche armi da taglio?
Vedi l’art. 37 TULPS
È vietato esercitare la vendita ambulante delle armi. È permessa la vendita ambulante degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, con licenza del questore.
Il d.lgs. n. 112/1998 ha disposto (con l’art. 163, comma 2, lettera a) che ono trasferiti ai comuni le seguenti funzioni e compiti amministrativi:
a) il rilascio della licenza di vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio, di cui all’articolo 37 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773".
Si applica la SCIA ex art. 37 TULPS (poco conosciuta ma tant’è)
Grazie Mario, io gli farei presentare su star, un inizio attività di commercio ambulante itinerante con attivato l’endoprocedimento per la vendita di armi da taglio.
secondo te, è possibile fare direttamente un autorizzazione, o si necessita di nulla osta della questura?
2° quesito ( totalmente distinto dal quello sopra), secondo te un hobbista può vendere con tesserino, un coltello artigianale?