Buongiorno,
un tecnico chiede di avviare l’attività di vendita di biglietti aerei on line con il codice Ateco 79.90.19 («Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica») per cliente con partita iva.
E’ possibile effettuare la vendita di biglietti aerei come semplice attività di servizi o rientra nelle attività dell’agenzia viaggi e turismo? Come semplice attività di servizi i clienti non godrebbero delle garanzie assicurative dell’agenzia viaggi…
Gradirei una Sua cortese risposta.
Grazie

Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:
La vendita di biglietti aerei online, identificata con il codice ATECO 79.90.19 (“Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica”), può essere considerata sia come un’attività di servizio sia come parte delle operazioni di un’agenzia di viaggi e turismo, a seconda di come viene strutturata e delle specifiche garanzie offerte ai clienti.
Teoria generale del diritto:
Nel diritto commerciale e del turismo, le agenzie di viaggi e turismo sono regolate da normative specifiche che mirano a proteggere i consumatori, garantendo che vengano fornite informazioni accurate e che siano disponibili adeguate coperture assicurative per eventuali problemi che possono sorgere durante il viaggio, come cancellazioni o ritardi.
Norme relative alla teoria:
Le agenzie di viaggi e turismo in Italia sono regolate, tra le altre, dal Codice del Turismo (D.Lgs. 79/2011), che stabilisce i requisiti per l’esercizio di tali attività, inclusa la necessità di ottenere una licenza specifica e di garantire la protezione dei consumatori attraverso adeguate polizze assicurative.
Esempi concreti:
- Un’entità che opera con il codice ATECO 79.90.19 e si limita a vendere biglietti aerei senza offrire pacchetti turistici completi può essere considerata come un fornitore di servizi di prenotazione. Tuttavia, questa attività non offre le stesse garanzie di un’agenzia di viaggi, come la protezione assicurativa contro annullamenti o problemi di viaggio.
- Se l’entità inizia a offrire pacchetti turistici o combinazioni di servizi (come volo più alloggio), potrebbe rientrare nella definizione di agenzia di viaggi e turismo, con le relative implicazioni normative e la necessità di fornire garanzie assicurative ai clienti.
Conclusione sintetica:
La vendita di biglietti aerei online può essere considerata come un’attività di servizio sotto il codice ATECO 79.90.19, ma è importante valutare attentamente le attività svolte per determinare se rientrano nell’ambito di applicazione delle normative specifiche per le agenzie di viaggi e turismo. Se l’attività prevede la vendita di pacchetti turistici o servizi combinati, è necessario conformarsi alle normative pertinenti, inclusa la fornitura di garanzie assicurative ai clienti.
Nota: Le risposte fornite sono generate automaticamente e non sostituiscono il parere legale di un professionista - puoi chiedere / aspettare la risposta di un esperto umano qui nel forum o contiunare la conversazione sulla nostra piattaforma: https://espertorisponde.omniavis.it/ . Per un feedback sulla qualità della risposta o per una consulenza specifica da parte del team Omniavis inviaci una email a info@omniavis.it
Bibliografia:
- Codice del Turismo (D.Lgs. 79/2011): Normattiva
- Classificazione ATECO: Istat
La questione sollevata è molto delicata e tocca il confine tra l’attività di consulenza turistica e l’attività riservata alle Agenzie di Viaggio e Turismo.
In breve: no, non è possibile effettuare la vendita professionale di biglietti aerei (intermediazione) utilizzando il codice Ateco 79.90.19 senza incorrere nel rischio di esercizio abusivo della professione.
Ecco i dettagli tecnici e legali per rispondere al tecnico e al cliente.
1. Il limite del Codice Ateco 79.90.19
Il codice 79.90.19 («Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio n.c.a.») è destinato ad attività “accessorie” o di pura consulenza.
- Cosa permette: Supporto nella pianificazione di itinerari, prenotazione di servizi locali (ristoranti, navette, guide alpine), o consulenza su destinazioni.
- Cosa NON permette: La vendita o l’intermediazione sistematica di titoli di viaggio (biglietteria aerea, ferroviaria, marittima) e l’organizzazione di pacchetti turistici.
Secondo il Codice del Turismo (D.Lgs. 79/2011) e le varie leggi regionali, l’intermediazione di servizi di trasporto è un’attività riservata alle Agenzie di Viaggio.
2. Il rischio di “Abusivismo”
Se il cliente intende vendere biglietti aerei (incassando il prezzo del volo e riemettendolo o applicando una fee di intermediazione sulla vendita diretta), sta agendo come un’agenzia di viaggi. Operare con il codice 79.90.19 per queste finalità comporta:
- Sanzioni amministrative pesanti: Multe elevate per esercizio abusivo dell’attività di agenzia viaggi.
- Responsabilità civile e penale: In caso di problemi con il volo (cancellazioni, fallimenti della compagnia), il professionista risponderebbe personalmente.
3. Garanzie Assicurative e Tutela del Consumatore
Come avevi intuito, il punto critico è la tutela del cliente. Le Agenzie di Viaggio (Ateco 79.11.00) hanno l’obbligo di legge di possedere:
- Assicurazione RC Professionale: Copre i danni causati al cliente per errori professionali.
- Fondo di Garanzia / Assicurazione contro l’Insolvenza: Protegge il viaggiatore in caso di fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore.
Un consulente con codice 79.90.19 non ha l’obbligo (e spesso nemmeno la possibilità) di stipulare queste polizze specifiche per la vendita di biglietti, lasciando il cliente finale privo delle tutele minime previste dal Codice del Consumo.
Confronto tra le due modalità
| Caratteristica | Consulente (79.90.19) | Agenzia Viaggi (79.11.00) |
|---|---|---|
| Vendita Biglietti | Non consentita (solo assistenza) | Consentita |
| Direttore Tecnico | Non richiesto | Obbligatorio |
| Assicurazione RC | Facoltativa (generica) | Obbligatoria |
| Fondo Garanzia | Non previsto | Obbligatorio |
| SCIA Amministrativa | Comunicazione semplice | Scia Regionale complessa |
Conclusioni e Consigli
Se il cliente vuole procedere legalmente, ha due strade:
- Diventare Agenzia Viaggi (79.11.00): Deve nominare un Direttore Tecnico abilitato, presentare la SCIA in Regione, stipulare le polizze RC e il Fondo di Garanzia.
- Limitarsi alla Consulenza: Può consigliare il volo migliore al cliente, ma il cliente deve acquistare il biglietto autonomamente con la propria carta di credito sul sito della compagnia. Il consulente fatturerà solo il servizio di “consulenza e ricerca” (es. 50€), senza mai gestire il denaro del biglietto aereo.
[!IMPORTANT]
Se il software o il sito web prevede un sistema di pagamento integrato che incassa il costo del volo, il cliente rientra automaticamente nell’alveo delle agenzie di viaggio e deve regolarizzarsi come tale.
Grazie per la risposta esauriente e dettagliata!!