secondo voi e’ possibile la vendita di gadget all’interno di una manifestazione sportiva, o e’ necessario inventarsi una specie di manifestazione commerciale a carattere straordinario collaterale alla manifestazione sportiva?
La LR dela Toscana prevede, fra le altre, due ipotesi escluse dal suo campo applicativo:
- all’attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti, nei confronti dei visitatori, purché riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non si protragga oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse;
- alle esposizioni a scopo promozionale e di vendita, realizzate nell’ambito di convegni o manifestazioni culturali, limitatamente ai prodotti relativi al convegno o alla manifestazione culturale;
vedi se possoo fare comodo.
Altrimenti vedi se applicare l’art. 17 della stessa LR 62/2018: Attività temporanea di vendita
Grazie Mario, mi sembra molto curioso questo art.11.
Se escono dalla disciplina del commercio , la vendita dei prodotti all’interno del convegno o della manifestazione, vuol dire che anche un privato cittadino può vendere quella tipologia di merce senza alcun titolo abilitante.
tecnicamente non è commercio al dettaglio dato che la LR lo esclude dal suo campo applicativo. Ergo, nessun titolo. Se suolo pubblico, il comune protrebbe mettere delle condizioni sulla concessione