Vendita di moto in esercizio di vicinato speciale per vendita di merci ingombranti

Un esercizio di vicinato speciale autorizzato alla vendita di automobili puo’ vendere anche moto senza necessità di alcun adempimento (Regione Campania)? E’ necessario comunque aggiornare l’autorizzazione indicando anche le moto o si possono intendere come ricomprese nella medesima categoria?
La legge regionale n° 7/2020 descrive all’art. 24, lett. l) definisce EMI: esercizio speciale per la vendita di merci ingombranti, cioè le merci non alimentari di cui il venditore non può effettuare la consegna immediata, come automobili, mobili, elettrodomestici, legnami e materiali per l’edilizia;
Si chiede di chiarire con particolare priorità.
Grazie

Nella LR della Campania, troviamo le definizioni:

settori merceologici: il settore alimentare ed il settore non alimentare nei quali si articola l’attività commerciale

EMI: esercizio speciale per la vendita di merci ingombranti, cioè le merci non alimentari di cui il venditore non può effettuare la consegna immediata, come automobili, mobili, elettrodomestici, legnami e materiali per l’edilizia

All’art. 32, si indica che L’apertura, il trasferimento di sede, l’ampliamento o la riduzione della superfice, nonché il subingresso e la cessazione delle attività speciali per la vendita di merci ingombranti, sono effettuati secondo le modalità previste nella Tabella di cui all’allegato A

Troviamo anche: Le richieste di aggiunta del settore merceologico o dell’ampliamento della superficie di un EMI, oltre i limiti stabiliti dai comuni, sono considerate nuove aperture


In conclusione, la variazione della specializzazione merceologica all’interno dello stesso settore non è un fatto rilevante da un punto di vista amministrativo (nessuna comunicazione). Dopo il d.lgs. n. 114/98, i settori merceologici sono solo due.

Comprendo che in certi casi, come questo, possono essere rilevanti le tipologie di prodotto all’interno dello stesso settore merceologico: merce ingombrane oppure non ingombrante. Tuttavia, leggendo anche le specifiche disposizioni dell’art. 32 della LR non vedo la necessità di procedure: Tizio può variare il suo assortimento di merci ingombrati non alimentari a suo piacimento