Vendita di prodotti alimentari artigianali da parte di produttore agricolo

Buongiorno, vorrei confrontarmi su questo quesito.
Un imprenditore agricolo ha acquistato un immobile a destinazione agricola ove intende trasferire l’attività di vendita dei propri prodotti e di altri prodotti provenienti da aziende agricole.
Questo ai sensi dell’articolo 4 del D.lgs 228/2001 “l’imprenditore può porre in vendita i prodotti agricoli e alimentari, appartenenti ad uno o più comparti agronomici diversi da quelli prodotti della propria azienda, purché direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli.”
A questi prodotti vorrebbe affiancare, in misura estremamente ridotta e consapevole dell’applicazione ad essi della normativa commerciale in tema requisiti e fiscale, la vendita di prodotti artigianali quali distillati e formaggi.

Ho suggerito di presentare:

  • comunicazione di trasferimento attività di vendita prodotti agricoli in locale aperto al pubblico
  • scia unica di vicinato come attività secondaria + notifica sanitaria + comunicazione vendita alcolici.

Mi sfugge qualche limitazione?

Grazie

OK per la comunicazione di avvio di attività di vendita diretta da parte del produttore agricolo in locali aperti al pubblico, OK per la notifica ATS ai sensi del Reg. CE n. 852/2004 e OK per la comunicazione per la vendita di alcolici.

Se vende in misura prevalente i prodotti provenienti dalla propria azienda agricola rispetto ai prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli (per la prevalenza si guarda il fatturato), cosa che lo mantiene fuori dalla disciplina di cui al D.L.vo 114/98, non è necessaria la scia unica di vicinato come attività secondaria.

Grazie Marco.

Come ho specificato, la SCIA commerciale riguarda NON prodotti agricoli di altre aziende, ma prodotti ARTIGIANALI quali distillati e formaggi.

Non sono sicuro che in un immobile a destinazione d’uso agricola si possa aprire un esercizio di vicinato (sebbene come attività secondaria)…

Io mi rifaccio in parte a tutte quelle attività agricole, come le serre e florivivaismo, dove si tengono il “villaggi di Natale”, aree cioè destinate alla vendita di addobbi natalizi, accessori, articoli di arredo giardino ecc.
Sono indubbiamente articoli “commerciali”

Che in quei casi i prodotti citati siano stati (in buona parte) articoli “commerciali” non ci piove, ed infatti diverse sentenze della giustizia amministrativa l’hanno riconosciuto…

Il problema è un altro e non mi pare che sia stato affrontato da quelle sentenze, che affrontavano solo l’aspetto commerciale (e cioè il fatto che quei prodotti esulavano da quelli che posso essere posti in vendita da un imprenditore agricolo avvalendosi dell’esenzione prevista dall’art. 4 del D.L.vo 228/2001) perché solo quello era stato contestato.

Il problema qui è: nel tuo caso, l’avvio di un esercizio di vicinato all’interno di un’unità immobiliare con destinazione d’uso agricola rispetta i requisiti della compatibilità urbanistica dell’attività?

Lo verificherò, tenuto conto che si tratta di attività minoritaria e complementare ad attività di vendita prodotti agricoli. Grazie Marco