Vendita diretta prodotti in scadenza di attività di commercioall'ingrosso

Buongiorno
ci viene posto il seguente quesito che vi inoltro:
Una impresa è in possesso delle autorizzazioni necessarie per l’attività di commercio all’ingrosso di profumi e cosmetici non a marchio proprio, prodotti parafarmaceutici, integratori alimentari e dietetici, prodotti per l’igiene e cura della persona, alimenti senza glutine ed alimenti per animali.
Hanno alcuni prodotti prossimi alla scadenza e vorrebbero fare una vendita diretta straordinaria, al dettaglio aperta al pubblico, dei prodotti suddetti.
Dispongono di spazi sufficienti per poter eventualmente riservare ed individuare un’area destinata a tale tipologia di vendita.
Si chiede di conoscere se tale attività è permessa e che tipo di adempimento devono effettuare.”

Questa attività potrebbe essere ricondotta al “temporary store” disciplinato all’articolo 16 della LRT 62/2018? Il soggetto abilitato per il commercio all’ingrosso può rientrare nelle “aziende di distribuzione”?

Per la vendita di integratori alimentari e dietetici effettuata all’ingrosso non occorrono i requisiti professionali ma nel caso in cui questa attività sia ammessa devono anche avere i requisiti dell’articolo 12. Giusto?
Ringrazio per l’aiuto

La norma Toscana sui Temporary Store è una di quelle norme che anche se non ci fosse, non cambierebbe nulla. Anzi, la norma rischia di fare confusione. La norma trae origine dalla malsana abitudine di pensare che sia lecito esercitare solo quello indicato dalla legge. Della serie: se non fosse stato definito, l’imprenditore non avrebbe potuto esercitare il commercio al dettaglio con l’idea di farlo per poco tempo.

In altre parole, un soggetto che ha i requisiti (morali / professionali), anche prima dell’attuale LR, poteva avviare un esercizio di commercio al dettaglio e poi cessarlo quando avesse voluto (dopo 1 o più giorni). Lo stesso soggetto può chiamare questo esercizio commerciale Temporary Shop / Store o meno, non cambia la fattispecie. Resta, in ogni caso, un esercizio di vicinato. In quanto esercizio di vicinato, occorre anche la compatibilità urbanistico/edilizia

La LR sembra indicare che se ti chiami Temporary Store, non puoi superare i 90 gg di attività. Tuttavia, non ha previsto sanzioni quindi, se li superi, non ti succede niente. In ogni caso, non ha previsto il divieto di reiterare i 90 gg. Non ci sono sanzioni neppure per l’uso improprio della insegna temporary store / shop
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Nel commercio al dettaglio occorono, per il tuo caso, i requisiti professionali