Vendita e somministrazione di alcoolici food truck

Buongiorno,
lavoro al Suap di un Comune della provincia di Napoli. Vorrei chiedere se può essere consentito vendere e somministrare alcoolici relativamente alle attività di commercio su aree pubbliche itinerante.
grazie per la risposta.

la normativa in materia è complicata perché ci sono varie leggi che si sovrappongono. Relativamente alle aree pubbliche puoi vedere:

  • art. 87 tulps
  • art. 176 regolamento tulps
  • art. 188 regolamento tulps
  • d.lgs. n. 114/1998 - art. 30, comma 5
  • Legge n. 125/2001 “Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati” – Art. 14-bis
  • DL n. 117/2007 “disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione” – Art. 6
  • Codice penale art. 689 (divieto ai minori a prescindere dalle AAPP)

Per spiegare bene la faccenda occorrerebbe una trattazione complessa. In sintesi, per il commercio su AAPP, posso dirti:

La vendita di bevande alcoliche su area pubblica è consentita esclusivamente in recipienti chiusi purché la quantità contenuta sia maggiore o uguale a 20 cl per le bevande alcoliche con più di 21 gradi e maggiore o uguale a 33 cl per le altre (pensa porpio ai furgoni degli itineranti che vendono panini e al banco gastronomia del mercato settimanale) – sanzione da 516 a € 3.098 €.

Divieto di vendere e somministrare alcolici su area pubblica dalle ore 24:00 alle ore 07:00 (sanzione da 2.000 a 12.000 €), su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli (bar – ristoranti – alberghi, ecc.).
Il divieto sugli orari non si applica in occasione di fiere, sagre, mercati o eventi straordinari, manifestazioni commerciali per la promozione dei prodotti tipici. Alla luce di questo, si comprende che tale divieto si applicherebbe agli operatori itineranti su area pubblica e a quelli su posteggi isolati in concessione. Resta, in ogni caso, il divieto di vendere e somministrare dalle 03:00 alle 06:00 (per ogni tipologia di esercizio anche in sede fissa) - i due divieti non sono normativamente coordinati ma sono entrambi in vigore.


A parere mio, resta fatta salva la modalità del Pubblico Esercizio temporaneo su area pubblica (SCIA per somm.ne temporanea). In questo caso si applicano le disposizioni dei Pubblici Esercizi, vedere l’esempio del ristorante della sagra paesana con stand ubicato su suolo pubblico.