Non condivido.
La LR lombarda, al pari delle altre leggi regionali e in linea non il d.lgs. n. 222/2016 (vedi 1.11.3 della tabella), dispone:
1. Per l’avvio delle attività di vendita di prodotti al dettaglio di qualsiasi genere per mezzo di apparecchi automatici deve essere presentata la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241
2. La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo è soggetta alle medesime disposizioni previste per l’apertura di un esercizio di vendita.
Se si avvia un locale intero adibito alla vendita tramite distributori, allora si applica la SCIA per vicinato. Quando, invece, si mette un distributore in esercizio già abilitato per altre cose (bar, esercizio di vicinato, farmacia, tabacchi ecc.), si applica la SCIA ex art. 15 della LR