Vendita generi di monopolio/dettaglio: aggiunta distributore

Se all’attività di vendita di generi di monopolio e commercio al dettaglio si aggiunge un distributore automatico degli stessi prodotti occorre qualche adempimento particolare? Regione Lombardia

Secondo me no, solo se l’attività è costituita esclusivamente da distributori di macchinette allora servirà scia dedicata. Corretto?

Non condivido.
La LR lombarda, al pari delle altre leggi regionali e in linea non il d.lgs. n. 222/2016 (vedi 1.11.3 della tabella), dispone:

1. Per l’avvio delle attività di vendita di prodotti al dettaglio di qualsiasi genere per mezzo di apparecchi automatici deve essere presentata la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241
2. La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo è soggetta alle medesime disposizioni previste per l’apertura di un esercizio di vendita.

Se si avvia un locale intero adibito alla vendita tramite distributori, allora si applica la SCIA per vicinato. Quando, invece, si mette un distributore in esercizio già abilitato per altre cose (bar, esercizio di vicinato, farmacia, tabacchi ecc.), si applica la SCIA ex art. 15 della LR

Capisco la lettura della norma, tuttavia rimango un po’ confuso: perché nel caso di vendita esclusivamente tramite apparecchi automatici, quindi in un locale adibito a tal scopo, serve una scia di vicinato, mentre in un es. di vicinato aggiungo un distributore dovrei presentare una scia dedicata…lo trovo assolutamente insensato.

La SCIA per il commercio tramite distributori, in genere, la presenta un soggetto diverso da chi ospita il distributore. Chi raccoglie i proventi del distributore è il commerciante soggetto a SCIA. Tale SCIA è presentata una tantum e abilita il commerciante ad esercitare, cioè a piazzare distributori automatici in tutta Italia (in teoria in tutta l’UE). A fronte di questa SCIA, ogni 6 mesi l’esercente presenta l’elenco delle installazioni al SUAP.

La cosa è sensata nel senso che la SCIA abilita all’esercizio dell’attività (che ne piazzi uno o “n”) e non a piazzare un singolo distributore.

Sono d’accordo sul fatto che poteva essere prevista una disposizione speciale per il caso che poni come è stata prevista, ad esempio, per il commercio on-line nel senso che se una bottega già abilitata si mette a vendere tramite WEB in modo complementare, non occorre altra SCIA.

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