Vendita ingrosso e dettaglio in due locali separati

Buongiorno, l’art. 21 della legge sul commercio della Regione Puglia (n. 24/2015) prevede che:
Art. 21
Commercio all’ingrosso

  1. L’esercizio dell’attività di commercio all’ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti alimentari è subordinato esclusivamente al possesso dei requisiti di onorabilità di cui al all’articolo 71, comma 1, del d.lgs. 59/2010.
  2. L’esercizio congiunto nello stesso locale dell’attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio è assoggettato al regime abilitativo previsto per l’esercizio del commercio al dettaglio e al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa statale e regionale nonché dai regolamenti comunali.
  3. Ai fini dell’individuazione del regime abilitativo cui sottoporre l’attività di cui al comma 2, la superficie di vendita dell’esercizio viene determinata dalla somma delle superfici destinate alla vendita al dettaglio e di quelle destinate alla vendita all’ingrosso.

Invece, ai sensi dell’art. 16 co. 5:
Le tipologie dimensionali degli esercizi commerciali sono le seguenti:
a) esercizi di vicinato con superficie di vendita fino a 250 metri quadrati.

Il quesito è il seguente.
se in un immobile vi sono due locali distinti, uno destinato alla vendita all’ingrosso e l’altro al dettaglio, la superficie totale (dei due locali) non deve superare i 250 mq oppure ogni locale non deve superare i 250 mq??
Ringrazio

Vendita all’ingrosso e al dettaglio in locali separati: normative italiane

CONTENUTO

In Italia, la normativa sulla vendita all’ingrosso e al dettaglio prevede che queste attività possano essere svolte in locali separati, a condizione che ciascun esercizio rispetti le disposizioni legislative vigenti. Il Decreto Legislativo 114/1998 (art. 4, co. 1, lett. e) definisce gli esercizi di vicinato, che possono avere una superficie massima di 150 mq per la vendita al dettaglio. Per la vendita all’ingrosso, invece, è necessario ottenere autorizzazioni specifiche, come stabilito dal medesimo decreto e dalle sue successive modifiche.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con il parere n. 504797 del 7 maggio 2002, ha chiarito che è possibile avere più punti vendita al dettaglio all’interno di un unico locale, a condizione che la superficie totale non superi i 150 mq. Tuttavia, se si opta per l’apertura di locali separati per la vendita all’ingrosso e al dettaglio, ciascun locale sarà considerato un’unità autonoma, evitando così di incorrere nel limite di superficie cumulativa.

È importante notare che, sebbene la coesistenza di attività diverse in locali separati possa offrire maggiore flessibilità, è fondamentale che la superficie totale non superi i limiti previsti per le medie strutture di vendita, che sono fissati a 150 mq. Inoltre, è necessario presentare una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) presso il comune competente per avviare entrambe le attività.

CONCLUSIONI

La possibilità di gestire la vendita all’ingrosso e al dettaglio in locali separati rappresenta un’opportunità per gli imprenditori, consentendo di ottimizzare gli spazi e le risorse. Tuttavia, è essenziale rispettare le normative vigenti per evitare sanzioni e problematiche legali.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

Per i dipendenti pubblici e i concorsisti, comprendere le normative relative alla vendita all’ingrosso e al dettaglio è cruciale per garantire una corretta applicazione delle leggi e per fornire assistenza adeguata agli imprenditori. La conoscenza di queste disposizioni può anche rivelarsi utile in fase di valutazione delle pratiche di autorizzazione e controllo.

PAROLE CHIAVE

Vendita all’ingrosso, vendita al dettaglio, locali separati, esercizi di vicinato, SCIA, normativa italiana, D.lgs. 114/1998.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  1. Decreto Legislativo 114/1998 - Normativa sulla vendita al dettaglio e all’ingrosso.
  2. Parere del Ministero dello Sviluppo Economico n. 504797 del 7 maggio 2002.
  3. Decreto Legislativo 59/2010 - Modifiche al D.lgs. 114/1998.
  4. Decreto Legislativo 147/2012 - Ulteriori modifiche e integrazioni.

immagine

Nota: Le sintesi fornite sono generate automaticamente grazie a Perplexity(analisi delle notizie più pertinenti) e ChatGPT modificato da Omniavis. Puoi chiedere il parere di un esperto umano qui nel forum o continuare la conversazione sulla nostra piattaforma: https://espertorisponde.omniavis.it/. Per una consulenza specifica da parte del team Omniavis inviaci una email a info@omniavis.it.Per un feedback sulla qualità della sintesi invia una email a Marco Scarselli

Non comprendo. Se sono due locali distinti il problema non si pone, sono due esercizi commerciali diversi. Non si tratta di esercizio congiunto ma di due esercizi vicini fra di loro. Per essere due locali distinti direi che devono avere due ingressi separati dalla pubblica via, non devono essere comunicanti e devono essere gestiti separatamente. Occorre vedere i particolari, solo così si può comprendere se si tratta di esercizio congiunto