Buongiorno,
avrei una perplessità…
Scia apertura commercio di vicinato mq 152 quindi media struttura di vendita (siamo meno di 10.000 ab).
Essendo però merci ingombranti (mobili e arredi) la superficie di vendita si potrebbe calcolare 1/8 della superficie lorda di pavimento.
Quindi se mi dimostrano come hanno fatto il calcolo, l’attività rientra comunque nel vicinato e quindi basta la scia (cosa che non credo) o diventa comunque media struttura quindi autorizzazione?
Non mi è chiaro se la regola dell’1/8 è solo un metodo di calcolo oppure se permette una deroga rispetto al limite di 150 mq, solo per le merci ingombranti.
Grazie mille ancora una volta
In Regione Lombardia vige la Delib.G.R. 20/12/2013, n. 10/1193, la quale prevede che “La superficie di vendita di merci ingombranti, non facilmente amovibili ed a consegna differita (mobilifici, concessionarie di automobili e di altri veicoli a motore, rivendite di legnami, materiali edili, tipologie simili alle precedenti) è calcolata in misura di 1/8 della superficie lorda di pavimentazione. In tali esercizi non possono essere introdotte o vendute merci diverse da quelle aventi le caratteristiche sopra tassativamente indicate, salvo che si chiedano e ottengano le autorizzazioni prescritte dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 114/1998 per l’intera ed effettiva superficie di vendita. Nei casi di vendita non autorizzata di merci diverse, è applicata la sanzione di cui all’art. 22 comma 6 del D.Lgs. n. 114/1998.”
Di fatto quindi solo nei casi espressi previsti dalla norma la superficie di vendita viene “ricalcolata” in base al rapporto con la SLP disponibile.
Esempio se ho una SLP di 800 mq è come se avviassi un vicinato di 100 mq.
Ovviamente non tutti gli 800 mq saranno effettiva superficie di vendita, proprio perché SLP (comprensiva di muri, servizi igienici, corridoi, magazzini,…)
Perfetto, chiarissimo!!!
Grazie mille